E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 3/11/2020 che dispone nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19: le disposizioni si applicano dal 6/11/2020 al 3/12/2020.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 275 del 04/11/2020) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre che dispone nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19: le disposizioni contenute nel Decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020 (e non dal 5 novembre come inizialmente previsto), in sostituzione di quelle del precedente DPCM del 24/10/2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Si evidenziano a seguire le disposizioni di interesse per il settore:
- limitazioni generalizzate degli spostamenti (art. 1, comma 3): dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- specifiche limitazioni per le Regioni con “scenario di tipo 3 e 4” – rischio “alto” (artt. 2 e 3): con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4/11/2020 (pubblicata in G.U. n.276 del 05-11-2020) sono state individuate le Regioni che si collocano a livelli di rischio “alto” e in uno “scenario di tipo 3” (Puglia e Sicilia) e uno “scenario di tipo 4” (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta)”. Sempre con ordinanza del Ministro della salute potrà essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale (in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico) l’esenzione dell’applicazione delle misure di contenimento più restrittive. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni (e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM stesso). A far data dal giorno successivo alla pubblicazione in sulla Gazzetta Ufficiale delle citate Ordinanze Ministeriali (e quindi a partire da venerdì 6 novembre 2020):
- per le Regioni collocate in uno “scenario di tipo 3” sono, tra l’altro, applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da tali territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio) nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Per le Regioni collocate in uno “scenario di tipo 4” (tra cui il Piemonte) sono, tra l’altro, applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (come individuate nell’allegato 23). Restano comunque aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
- mascherine e distanza interpersonale (art. 1, commi 1-2): è stato confermato l’obbligo – ad eccezione di alcuni individuati soggetti – di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È stato confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- riunioni pubbliche e private (art. 1, comma 9, lett. o): nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- corsi di formazione (art. 1, comma 9, lett. s): i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono parimenti consentiti alcuni corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche in materia di trasporto, autotrasporto. Sono altresì consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate individuate misure di prevenzione;
- misure di contenimento del contagio per le attività produttive industriali e commerciali (art. 4): tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso anti COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo anti COVID-19 per i cantieri
sottoscritto il 24/04/2020 – vedi all’allegato 13 -, e il protocollo anti COVID-19 per il settore del trasporto e della logistica del 20/03/2020 – vedi all’allegato 14 al DPCM;
- misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (Art. 5): è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria indicate all’allegato 19. Sono altresì individuate le modalità con cui Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, e di differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale (fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali). È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile e la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
- limitazioni agli spostamenti da e per l’estero e procedure connesse (Artt. 6-8): sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori indicati all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più individuati motivi (tra cui quelli per esigenze lavorative e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza). Sono altresì vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano individuati motivi. Sono comunque previsti specifici obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (Art. 7), nonché di sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e di sottoporsi a test molecolare o antigenico (Art. 8).
Si segnala, inoltre, che a questo link è scaricabile il modello di il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni nelle quali sono in vigore ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.