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Decreto Milleproroghe: conversione in legge

Pubblicata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe, contenente alcune novità di interesse per i datori di lavoro.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. “Decreto Milleproroghe”, in vigore da ieri, 2 marzo 2021.

Tra le disposizioni di interesse contenute nel provvedimento, si segnala quanto segue.

Lavoro e Previdenza

Si segnala, in primo luogo, il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale correlati all’emergenza Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020 (comma 10-bis dell’art. 11).

Inoltre, la legge di conversione ha modificato l’art. 19, estendendo al 30 aprile 2021 (rispetto alla data originariamente prevista del 31 marzo 2021) la proroga del termine di vigenza delle disposizioni elencate nell’Allegato I. Tale termine viene così allineato a quello di cessazione dello stato di emergenza,  fissato al 30 aprile 2021.

Si ricorda che il suddetto Allegato I riporta, tra le altre, le seguenti norme:

  • lavoro agile, in assenza di accordi individuali, di cui all’art. 90, comma 3 e 4 della L. n. 34/2020 (punto 29);
  • produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (punto 7);
  • per tutti i lavoratori e i volontari che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio (punto 8);
  • sorveglianza sanitaria eccezionale, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (punto 13).

Opere pubbliche

Tra le disposizioni introdotte in sede in conversione nell’articolo 13, recante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, si segnalano le seguenti:

– la proroga al 31 dicembre 2021 – in accoglimento di una proposta ANCE – della sospensione, operata dall’art. 1, comma 10 del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), dell’operatività della norma c.d. “taglia riserve”, al fine di consentire agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica;

– la proroga, fino al 15 giugno 2021, delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) relative ai c.d. Sal emergenziali, ossia l’adozione di un SAL c.d. “emergenziale” da parte del direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, da effettuare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020). Con il provvedimento in oggetto, tale meccanismo si estende a tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del 15 giugno 2021, con obbligo di adozione del SAL entro il 30 giugno 2021 (è, tuttavia, precisato che il pagamento dovrà avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce).

Per completezza, si ricorda che sono state confermate le seguenti proroghe:

– quella al 31 dicembre 2021 dell’applicabilità delle disposizioni del dl n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), che consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore (art. 13, c. 1);

– quella al 31 dicembre 2021 delle disposizioni del dl n. 32 del 2019, c.d. Sblocca-cantieri, che consentono la possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di

parti strutturali di opere o impianti) su progetto definitivo “alleggerito” (art. 13, c. 2, lett. b);

– quella fino al 30 giugno 2021 della previsione del medesimo dl c.d. Sblocca-cantieri in base alla quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 13, c. 2, lett. c);

– quella della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche e della sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore, anch’essa prevista nel decreto Sbloccacantieri (art. 13, c. 2, lett. c).

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