Pubblicato in G.U. il DPCM 2 marzo 2021, contenente misure volte a limitare il contagio applicabili sull’intero territorio nazionale fino al prossimo 6 aprile.
Nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 52/2021, è stato pubblicato il DPCM 2 marzo 2021, che sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021 e le cui disposizioni si applicano dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Tra le misure di interesse, che si applicano sull’intero territorio nazionale, si segnalano le seguenti:
- confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali;
- ribadito l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- previsto, fino al 27 marzo 2021, il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- confermato, all’articolo 4, il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali;
- confermata la raccomandazione volta a differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
- fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai suddetti protocolli di cui agli allegati 12 e 13 del presente decreto.
Confermato il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (art. 13, comma 3).
Con lo specifico articolo 25 sui Corsi di formazione, viene confermato che i corsi stessi, sia pubblici che privati, possono svolgersi solo con modalità a distanza. Tuttavia, al comma 7, è stabilito che sono consentiti in presenza, tra gli altri, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Confermate, inoltre, con lo specifico articolo 30, le previsioni relative alle attività professionali, per le quali viene raccomandato che:
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità’ a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 49), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 50) e gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e/o l’obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso da determinati Paesi (art. 51), viene riprodotta, per quanto di interesse, la disciplina contenuta nel DPCM previgente. Invece, per l’individuazione dei Paesi rientranti rispettivamente negli elenchi A-B-C-D-E, si rinvia all’allegato 20 del DPCM qui illustrato.
Restano ferme le disposizioni contemplate dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, riportate nell’Allegato 9 del DPCM.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del DPCM.