Pubblicato in GU il DL n. 30/2021, contenente misure volte a limitare il contagio da Covid-19 ed in vigore dal 14 marzo u.s..
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 62 del 13.03.2021 il DL n. 30/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede, tra l’altro, quanto segue:
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni incluse nella c.d. zona gialla si applicano le misure di contenimento valide per le c.d. zone arancioni, previste dai DPCM e dalle eventuali ordinanze del Ministero della Salute adottati ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020;
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure di contenimento stabilite dai suddetti provvedimenti per la c.d. zona rossa, si applicano anche nelle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano potranno disporre l’applicazione delle misure stabilite per la c.d. zona rossa dai provvedimenti suddetti, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 19 del 2020:
- nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite, per la c.d. zona rossa, dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4.
Restano, in ogni caso, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute come previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
All’art. 2 sono state introdotte le seguenti misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena:
co. 1) E’ stata prevista la possibilità, per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, di figlio convivente minore di 16 anni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
co. 2) Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
co. 3) Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del co.2 è riconosciuta in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa pari a 282,8 milioni di euro per l’anno 2021 (co. 8) un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del DLgs n.151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
co. 4) E’ stato previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13.03.2021), durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio e di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al co. 2 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
co. 5) Nelle ipotesi di cui al co. 2 (astensione nelle sole ipotesi in cui l’attività non possa essere svolta in modalità di lavoro agile), in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto, alternativamente tra di loro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le misure suddette, con esclusione di quelle previste al co.4) si applicano fino al 30 giugno 2021.
Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.