Non si applica la TARI alle aree strettamente collegate all’attività produttiva
Con sentenza n. 893 del 31 dicembre 2021, il T.A.R. Sardegna ha avuto modo di pronunciarsi sulla sottoposizione a TARI delle superfici destinate a magazzino, chiarendo che sono escluse dal tributo tutte le aree strettamente collegate alla produzione.
Nel caso di specie, il Comune aveva richiesto il pagamento della TARI ad una società produttrice di materiali utilizzati in edilizia, in relazione ai rifiuti provenienti da locali diversi dai reparti produttivi, come uffici, mense, depositi e/o magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati.
Il T.A.R., contribuendo a individuare la portata delle modifiche legislative intervenute con D.Lgs. 3/9/2020 n. 116, ha ritenuto che anche gli imprenditori industriali possono produrre rifiuti urbani come tali, assoggettati alla TARI in relazione a superfici non strettamente collegate alla produzione, quali uffici, mense, servizi.
Tuttavia, le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime,
di merci e di prodotti finiti, devono ritenersi escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, con riferimento sia alla quota fissa che alla quota variabile del tributo.