In vigore da oggi la legge n.25/2022 di conversione del DL n.4/2022 (c.d. Ristori ter)
Rinviando, per la parte non modificata, alla nota di commento pubblicata il 28 gennaio 2022 (https://ancealessandria.it/2022/01/28/dl-ristori-ter-novita-per-la-futura-revisione-prezzi/), si riassume la sola novità apportata, in sede di conversione, all’art.29 del DL in oggetto.
Il nuovo comma 11-bis dell’art.29, introdotto in sede di conversione, dispone che:
“ In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro.”
Più che apprezzabile, nella parte in cui legittima l’auspicata rinegoziazione “a valle” delle condizioni contrattuali stabilite “a monte” negli accordi quadro, la disposizione reca, tuttavia, un inopportuno rinvio alle “risultanze dei prezzari regionali aggiornati” che – se non interpretato cum grano salis – rischia di sortire effetti financo paradossali.
Ci si riferisce, in particolare (e sperando, peraltro, che si tratti di un’ipotesi meramente astratta), agli eventuali accordi quadro di “lavori stradali”, aggiudicati nel 2021, comportanti l’impiego di materiali bituminosi; ove il prezzario regionale applicabile fosse quello della Regione Piemonte (edizione 2022, approvato con D.G.R. n. 5-4722 del 04/03/2022 e pubblicato nel BURP n. 3 del 10/03/2022), infatti, i prezzi dei materiali bituminosi che le stazioni appaltanti potrebbero utilizzare ai fini dell’auspicata rinegoziazione risulterebbero pari o (addirittura) inferiori a quelli del prezzario previgente.
A fronte del (più o meno) marcato incremento dei prezzi della stragrande maggioranza di tutte le altre voci (“spannometricamente”, nelle sezioni n.1 “Opere edili” e n.25 “Grande viabilità”, l’incremento sembrerebbe aver riguardato, rispettivamente, il 94% e il 90% delle voci), infatti, i prezzi dei materiali bituminosi (circa 130 voci delle 11.600 della “sezione n.1” e 25 voci delle 1800 della “sezione n.25”) contenuti nel prezzario della Regione Piemonte pubblicato a marzo 2022 risultano, inopinatamente (quando si considerino gli esponenziali aumenti già registrati, per tali materiali, nel primo trimestre 2022), addirittura inferiori a quelli dei medesimi materiali di cui al prezzario pubblicato nell’agosto 2021.
Avendo potuto apprezzare, più volte, la diligente solerzia della Regione Piemonte – si allude non solo alle puntuali indicazioni in materia di extra-costi da Covid del 2020 ma anche agli opportuni suggerimenti di cui al “Comunicato caro materiali – Informativa in materia e prime indicazioni operative” pubblicato nel BURP del 2 dicembre 2021 – pare però lecito attendersi un tanto solerte quanto ragionevole intervento al riguardo.