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MEPA- Pre-abilitazione entro l’11 maggio 2022

Scade l’11 maggio p.v. il termine entro cui le imprese già abilitate a operare nel MEPA dovranno effettuare, per poter continuare a operarvi, la pre-abilitazione ai nuovi bandi

Per opportuna conoscenza delle imprese già abilitate a operare nel MEPA, si ricorda che la procedura di pre-abilitazione ai nuovi bandi del Mercato elettronico (e del Sistema dinamico di acquisizione) sarà attiva solo fino all’11 maggio 2022.

Dopo la predetta data, infatti, sarà attivo solo il nuovo sistema di e-procurement e gli acquisti e le negoziazioni di MePA e SDAPA faranno riferimento esclusivamente ai nuovi bandi, sicché:

– gli operatori economici che avranno effettuato la pre-abilitazione entro l’11 maggio, potranno operare sul Mercato Elettronico e sul Sistema dinamico in assoluta continuità, negoziando immediatamente dal momento dell’attivazione dei nuovi bandi;

– gli operatori economici che non avranno effettuato la procedura di pre-abilitazione, dovranno invece effettuare la richiesta di una nuova abilitazione e non risultando, nel frattempo, ancora abilitati non potranno più ricevere richieste di offerte/ordini/inviti alle negoziazioni fino all’ottenimento della nuova abilitazione.

Si fa seguire un breve riassunto delle principali novità del nuovo sistema.

Procedura unica con aumento delle categorie di abilitazione

La procedura di pre-abilitazione è unica per i due strumenti del Mercato Elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione e, rispetto alle categorie presenti nei bandi attuali, le categorie di abilitazione dei nuovi bandi MePA e SDA sono aumentate, in modo da consentire una migliore qualificazione degli operatori economici, che ne favorisce così la corretta visibilità e consente poi una selezione più mirata da parte delle stazioni appaltanti. Nel corso della procedura di pre-abilitazione l’utente selezionerà una o più categorie per le quali fare domanda.

L’elenco delle nuove categorie è presente nelle relative schede dei bandi dove è anche a disposizione un file con tutte le corrispondenze fra attuali e nuove categorie.

Domanda di pre-abilitazione da parte del Legale rappresentante

La domanda di pre-abilitazione deve essere avviata e gestita fino alla sua presentazione esclusivamente dal Legale rappresentante che la firmerà. Infatti, chi inizia la procedura esclude automaticamente la possibilità che altri utenti della stessa impresa possano presentare la domanda, siano essi ulteriori Legali rappresentanti o collaboratori.

Eliminazione dell’obbligo di caricamento catalogo (per fornitori di beni)

Non è più necessario caricare il catalogo contestualmente alla domanda di abilitazione. L’eventuale gestione di un catalogo, che comunque non sarà più obbligatorio per nessuna categoria, avviene successivamente all’approvazione dell’abilitazione con una apposita funzionalità di “Gestione offerte”.

Sempre nelle schede dei bandi, è presente l’elenco delle prime schede di catalogo disponibili per le quali gli operatori economici, la cui domanda di pre-abilitazione è stata approvata, possono iniziare a caricare le offerte che saranno poi visibili alle P.A. sul nuovo sistema.

Eliminazione della scadenza dei dati e delle dichiarazioni

I dati e le dichiarazioni che l’impresa inserisce in sede di domanda di abilitazione non avranno più una scadenza temporale e, pertanto, decade l’obbligo di rinnovo. In caso di variazioni gli operatori economici sono però tenuti ad aggiornare tempestivamente le dichiarazioni rese.

Semplificazione delle dichiarazioni di impresa

Le domande presenti nella procedura di abilitazione alla sezione “Dichiarazioni impresa” prevedono che, a seconda della risposta fornita, siano eventualmente richieste ulteriori informazioni o documentazione aggiuntiva, da inserire nella sezione stessa. Non sarà quindi più presente l’attuale area per l’inserimento di “altra documentazione” in quanto se necessaria sarà caricata contestualmente durante il percorso guidato.

Abilitazione separata per consorzi, reti di imprese e GEIE

Alcuni raggruppamenti di imprese – consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, reti di imprese dotate di personalità giuridica di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici e i Gruppi Europei di interesse economico, G.E.I.E. – possono richiedere l’abilitazione ai mercati telematici. Diversamente dall’attuale piattaforma, la richiesta di abilitazione avviene in forma autonoma rispetto alle imprese che li compongono. Tali raggruppamenti, quindi, non devono più elencare le imprese nella domanda né legare la propria abilitazione a quella delle altre imprese. Le esecutrici dovranno però essere esplicitate in fase di negoziazione e dovranno comunque essere abilitate a loro volta.

Eliminazione dell’abilitazione con firma congiunta

Non sono più previsti limiti di importo per l’invio della domanda di abilitazione ai mercati telematici. Pertanto, nel caso in cui per l’operatore economico siano previsti poteri congiunti oltre certi importi, non è più necessario che la domanda di abilitazione sia firmata congiuntamente; il Legale rappresentante che firma la domanda deve però essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell’operatore economico.

Generazione automatica del documento di abilitazione

Il documento di domanda di abilitazione da firmare è generato automaticamente dal sistema alla fine del percorso e non occorre generarlo. La procedura può essere interrotta e ripresa in un momento successivo, ma la domanda deve essere presentata nella stessa sessione in cui viene generato e scaricato il documento.

Per maggiori approfondimenti:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impresa/Guida_alla_pre-abilitazione_ai_mercati_telematici_24_gennaio.pdf

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/minisite/Home.html

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