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DL 17 maggio 2022, n.50 – Contratti pubblici di lavori – Novità

In vigore da oggi, 18 maggio 2022, il DL 50/2022 (c.d. “DL Aiuti”) recante importanti novità in materia di contratti pubblici di lavori

Con riserva di ulteriori approfondimenti, si riassumono le principali disposizioni, in materia di contratti pubblici di lavori, recate dall’art.26 del decreto-legge in oggetto (in vigore da oggi, 18 maggio 2022).

Lavori eseguiti nel 2022, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (art.26, comma 1)

In relazione ai lavori in oggetto, il comma 1 del predetto art.26 dispone, innanzitutto, che “lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.

Ad avviso di chi scrive, la puntualizzazione “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali” e la circostanza che il certificato di pagamento sia da emettersi “contestualmente o entro 5 giorni dall’adozione del sal” dovrebbero comportare che, per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 18 maggio 2022, il sal debba essere immediatamente o, comunque, in tempo utile per assicurare che il certificato di pagamento sia emesso (coerentemente a quanto previsto per il certificato di pagamento “straordinario” di cui infra) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (ossia dal 18 maggio u.s.).

Ove il sal sia già stato adottato e il certificato di pagamento sia già stato emesso, invece, dovrà essere emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un “certificato di pagamento straordinario” recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto, relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022, secondo le modalità di cui sopra (ossia “applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”).

Determinazione dell’importo dei sal – prezzari applicabili

Come prima visto, l’importo dei sal afferenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, dovranno essere adottati applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.

Ai predetti fini, i commi 2 e 3 dell’articolo in argomento prevedono, rispettivamente, che:

– le regioni procedano (entro il 31 luglio 2022) ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso al 18 maggio;

– nelle more del predetto aggiornamento, le stazioni appaltanti incrementino “…fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021”

Pare, dunque, ragionevole ritenere che, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, per i sal da emettere fino al 31 luglio 2022 le stazioni appaltanti potranno/dovranno applicare solo i prezzari aggiornati alla data del 31/12/21 (che, per la Regione Piemonte, risulta essere quello approvato con D.G.R. n.5-47622 del 4 marzo 2022, pubblicato nel BURP del 10 marzo 2022) debitamente incrementando le relative voci sino al 20%.

Importo da riconoscere e conguaglio

I maggiori importi, derivanti dall’applicazione delle surrichiamate disposizioni, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90% (limite, quest’ultimo, che – pur, verosimilmente, finalizzato a espungere l’alea normalmente addebitabile all’appaltatore – sembra difficilmente conciliabile con quello del 20%, forfettariamente già stabilito per gli incrementi da applicare ai prezzari in uso).

Qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari (al 31 luglio 2022), la variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati (recte, è dato sperare, “aggiornati”) alla data del 31 dicembre 2021 risultasse inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma (e, quindi, a quella, massima, del 20%), le stazioni appaltanti dovranno procedere, in occasione del pagamento dei sal afferenti alle lavorazioni eseguite dopo l’adozione del prezzario aggiornato, al conguaglio degli importi riconosciuti.

Procedure da avviare dal 18 maggio al 31 dicembre 2022

Per le procedure di affidamento delle opere pubbliche che saranno avviate dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, la stima della base d’asta dovrà avvenire con le medesime modalità di cui sopra, ossia giusta applicazione dei prezzari debitamente aggiornati ai sensi del comma 2 o, nelle more del predetto aggiornamento, dei prezzari aggiornati al data del 31/12/21 debitamente incrementati fino al 20%.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’utilizzo dei prezzari aggiornati, le stazioni appaltanti possono, però, procedere (ai sensi del comma 6) alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi delle procedure in oggetto, utilizzando se del caso (e nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 18 maggio 2022) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di loro competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci al 18 maggio 2022

Ai fini della esecuzione degli accordi quadro in oggetto (e, quindi, nei contratti attuativi/applicativi da affidare sino al 31 dicembre 2022), le stazioni appaltanti dovranno utilizzare (nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dagli accordi quadro medesimi) i prezzari aggiornati secondo le medesime modalità, alternative, sin qui viste.

Analogamente a quanto prima visto per i sal dei lavori già eseguiti, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate o annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, inerenti ad appalti di lavori basati su accordi quadro in esecuzione al 18 maggio 2022, troveranno applicazione le medesime disposizioni sin qui viste (sal immediato, alias in deroga, certificato di pagamento contestuale o entro 5 giorni e applicazione dei prezzari debitamente aggiornati ai sensi del comma 2 o, nelle more del predetto aggiornamento, dei prezzari aggiornati al data del 31/12/21 debitamente incrementati fino al 20%).

Appalti pubblici di lavori e accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS

Le medesime disposizioni sin qui viste dovranno, altresì, trovare applicazione agli appalti e agli accordi quadro di lavori in oggetto, seppur con la sola eccezione della modalità di cui al comma 3 (prezzario aggiornato al 31/12/21 incrementato fino al 20%), che, tuttavia, appare motivata dalla sola circostanza che le società in argomento hanno già puntualmente provveduto ad aggiornare – debitamente adeguandoli agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, verificatisi dal 1° gennaio 2022 – i propri prezzari.

Contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A.

Ai contratti in oggetto, in essere al 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Link al DL 50/2022:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30giorni=false

Si invitano, altresì, le imprese interessate alla lettura della nota di commento pubblicata da Ance (www.ance.it) o a richiederne l’invio all’indirizzo gestione@cce.al.it

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