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Rimborso sui quantitativi di gasolio per autotrazione consumati nel mese di dicembre 2022

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel mese di dicembre 2022. Domande entro il 31 gennaio 2023

A seguito dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, riprende efficacia, per il solo periodo dal 1° al 31 dicembre 2022, il beneficio fiscale in oggetto.

Nel rinviare, per maggiori dettagli, alla lettura della nota Prot.598868/RU del 22 dicembre 2022 (consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2022), si riepilogano le principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane in ordine al rimborso sui quantitativi di gasolio, utilizzato nel settore del trasporto, consumati nel mese di dicembre 2022.

Precisazione riguardo ai litri agevolabili

La dichiarazione di rimborso in oggetto è limitata esclusivamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 e imputabili a tale mese di consumo sulla base:

della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;

delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art.21, comma 4, lett.a), del D.P.R. n.633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;

nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore (ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022).

Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale o a partite del predetto carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.

Termine perentorio per la richiesta di fruizione e importo rimborsabile

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale in argomento deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2023.

Importo rimborsabile

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 64,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

Il beneficio sopra descritto spetta per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone fisiche o giuridiche:

a) iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

Per la fruizione del rimborso, i soggetti richiedenti indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto precisato nella nota RU-57015 del 14.05.2015 dell’Agenzia de qua.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio per autotrazione mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 07 giugno 2018 in ordine alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Fattispecie escluse dall’agevolazione

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D.Lgs.n.504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Per quanto sopra, nella dichiarazione di rimborso, l’esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Modalità di presentazione

Nel sito Internet dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2022) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt.47 e 48 del D.P.R. n.445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Per le imprese nazionali, competente alla ricezione delle dichiarazioni è l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.

Per i soggetti che, invece, intendono trasmettere le proprie dichiarazioni avvalendosi del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:

– gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;

– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nel sito dell’Agenzia nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2022

oppure

-fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato nel sito dell’Agenzia nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2022.

Termini di utilizzo del credito maturato nel primo trimestre 2022 (NB periodo 1° gennaio – 21 marzo 2022)

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Da tale data decorre altresì il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.

Precisazioni sulle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B

L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n.124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A-1 della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art.24- ter del D.Lgs.n.504/95, per le cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale e in particolare del Quadro A-1 della medesima, appare utile evidenziare che:

– nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 dicembre” e “31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;

– la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;

nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.

Sulla stessa linea, per quanto riguarda le modalità di compilazione del Quadro B, ed in particolare delle colonne raggruppate nel riquadro “Fatture di acquisto del gasolio”, si precisa che:

nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;

nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.

Per maggiori approfondimenti (nonché per il software e i modelli da utilizzare):

https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2022

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