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Formazione dei lavoratori sulla sicurezza: periodicità triennale

Divulgate dal Formedil due note esplicative sull’importante previsione contenuta nel “Protocollo formazione e sicurezza” allegato al rinnovo del CCNL industria edile.

Per opportuna informativa dei datori di lavoro, si rende noto che con le circolari n. 06/2023 e 08/2023, Formedil ha evidenziato alle Scuole Edili le novità apportate dal rinnovo contrattuale di marzo 2022 in tema di periodicità dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Com’è noto, il rinnovo del CCNL industria edile, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce, all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

La predetta periodicità troverà applicazione a decorrere dall’aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore del CCNL 3 marzo 2022 e, pertanto, avranno validità triennale tutti gli aggiornamenti effettuati successivamente al 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore del CCNL); resta inoltre ferma la periodicità stabilita per il dirigente e il preposto dall’accordo Stato Regioni del 2011 (attualmente in vigore nelle more dell’adozione di un nuovo accordo previsto all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Come espressamente previsto dal testo contrattuale, si ricorda che il mancato rispetto di tale previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 – non sanzionabile, quindi, sotto il profilo giuridico – comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, può comportare la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso (a titolo di esempio, si pensi all’impossibilità di accedere alla riduzione edile dell’11,50% ovvero alla premialità per imprese virtuose di cui al vigente contratto integrativo provinciale).

Gli Uffici del Collegio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

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