l Tar Lazio ha ribadito che per i contratti di locazione dove il conduttore è una pubblica amministrazione, che utilizza l’immobile per svolgere la propria attività istituzionale, devono valere unicamente le regole del diritto privato e non quelle pubblicistiche
l Tar Lazio, Sez. II quater, con la sentenza n. 12272 del 28/09/2022 ha ribadito che per i contratti di locazione dove il conduttore è una pubblica amministrazione, che utilizza l’immobile per svolgere la propria attività istituzionale (es. Asl, caserme, uffici amministrativi ecc.), devono valere unicamente le regole del diritto privato e non quelle pubblicistiche e ciò, sia per quanto riguarda la disciplina dei rapporti tra le parti, sia per le eventuali controversie che andranno, pertanto, deferite al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
Sul punto, si ricorda anche un altro importante pronunciamento da parte della Corte di Cassazione (sentenza n. 26892 del 19/12/2014) che riconosce l’applicazione delle ordinarie regole civilistiche riguardanti la locazione anche quando il conduttore sia un Comune. Infatti, l’ente locale, pur vantando in linea generale una posizione di peculiarità dovuta alle funzioni da esso esercitate, si colloca pur sempre sul piano di un rapporto privatistico, avendo esso utilizzato uno strumento privatistico.