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Congruità della manodopera: nuove FAQ

Divulgate, da CNCE, alcune ulteriori FAQ sulla verifica di congruità della manodopera.

Con comunicazione dell’8/2/2023, CNCE ha pubblicato nuove FAQ in ordine alla verifica di congruità della manodopera di cantiere.

In particolare:

  1. CANTIERE OGGETTO DI DIVERSI BONUS EDILIZI

Con riferimento a un cantiere rispetto al quale il committente usufruisce di diversi bonus edili, l’impresa affidataria – anche nell’ipotesi di un unico contratto di affidamento – può inserire in CNCE_Edilconnect un cantiere per ogni bonus edilizio (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), in modo da poter richiedere, prima dell’erogazione di ciascun saldo finale, una distinta attestazione di congruità. In tale fattispecie nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile, l’impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

  • ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA E ASSEVERAZIONE DI CUI ALL’ART. 119 DEL D.L. N. 34/2020

Stante quanto previsto dall’art. 4, co. 3 del DM n. 143/2021, in virtù del quale l’attestazione della congruità della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, si rileva che la stessa non è necessaria ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119, co. 13 e ss del D.L. n. 34/2020.

  • CANTIERE IN CUI L’OPERA È OGGETTO DI AFFIDAMENTI PLURIMI DA PARTE DI UN UNICO COMMITTENTE, CON PIÙ CONTRATTI DI APPALTO SINGOLARMENTE DI IMPORTO INFERIORE AI 70.000 EURO

Nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l’opera è soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità. All’atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di CNCE_Edilconnect, pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell’opera, da rinvenire nella notifica preliminare, nonché l’importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all’attribuzione di più CUC e, quindi, a distinte e autonome attestazioni di congruità, le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso.

  • COSTI DEGLI ONERI RELATIVI ALLA CESSIONE DEI CREDITI

I costi degli oneri relativi alla cessione dei crediti non rientrano nel valore dell’opera complessiva.

  • UTILIZZO DI MACCHINARI ALTAMENTE TECNOLOGICI E/O MATERIALI DI PREGIO CHE GIUSTIFICANO IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA MANODOPERA ATTESA

Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, nel caso di lavorazioni particolari, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio giustifica il mancato raggiungimento dell’importo di manodopera, mediante autocertificazione dell’impresa esecutrice.

Dal 1° marzo 2023 tali fattispecie dovranno essere giustificate attraverso l’esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità.

  • COSTO PRESO A RIFERIMENTO DAL SISTEMA CNCE_EDILCONNECT, PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL III° LIVELLO E DEL V° LIVELLO RISPETTIVAMENTE RIFERITI AL LAVORATORE AUTONOMO E AL TITOLARE DI IMPRESA ARTIGIANA (Accordo del 7/12/2022)

Il costo convenzionalmente determinato per il calcolo della manodopera del lavoratore autonomo e del titolare di impresa artigiana è, rispettivamente, pari alla retribuzione del III° livello e del V° livello. L’importo orario è pari a:

  • Lavoratore autonomo: III livello – euro 11,88
  • Titolare di impresa artigiana: V livello – euro 13,27
  • MONTAGGIO DI SERRAMENTI (sostituisce la FAQ n. 2 della Com. CNCE n. 812/2022)

L’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non è soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.

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