In vista dell’imminente apertura della prima «finestra temporale» per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, si riepiloga la disciplina in oggetto
In vista dell’imminente apertura della prima «finestra temporale» (dal 1° aprile al 30 aprile 2023), durante la quale le stazioni appaltanti dovranno presentare le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, pare opportuno riepilogare, anche per evidenziarne gli aspetti critici, la disciplina in oggetto.
Come già illustrato nelle precedenti note sull’argomento (https://ancealessandria.it/2023/01/12/webinar-la-revisione-prezzi-novita-presenti-e-future-materiali/ e https://ancealessandria.it/2023/02/23/prezzario-regione-piemonte-edizione-2023/), l’art.26 del DL 50/2022, come modificato dalla legge di bilancio ’23, disciplina l’adeguamento dei prezzi da applicare alle lavorazioni – eseguite o contabilizzate o annotate nel libretto delle misure tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 – inerenti a contratti pubblici di appalto di lavori aggiudicati, rispettivamente, sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e sulla base di offerte con termine di presentazione nel 2022.
In estrema (per quanto possibile) sintesi, tale disciplina prevede:
1.1) per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che:
– lo stato di avanzamento afferente le lavorazioni eseguite o contabilizzate o annotate nel libretto delle misure tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, sia adottato applicando il prezzario regionale dell’anno 2023 (o, in mancanza, quello infrannuale di luglio 2022);
– i maggiori importi derivanti dall’applicazione del predetto prezzario siano corrisposti all’esecutore, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90%;
– il relativo certificato di pagamento sia emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
1.2) per i contratti che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (prima delle criticità su cui torneremo infra), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, che:
– lo stato di avanzamento afferente le lavorazioni eseguite o contabilizzate o annotate nel libretto delle misure tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, sia adottato applicando il prezzario regionale dell’anno 2023 (o, in mancanza, quello infrannuale di luglio 2022);
– i maggiori importi derivanti dall’applicazione del predetto prezzario siano corrisposti all’esecutore, al netto del ribasso d’asta, nella misura dell’80%;
– il relativo certificato di pagamento sia emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
2) ai predetti fini, la stazione appaltante debba prioritariamente utilizzare:
a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
b) le eventuali ulteriori somme a disposizione e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;
c) le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di loro competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.
3) ove le risorse di cui al punto 2) siano insufficienti, la stazione appaltante possa accedere (con le modalità in appresso descritte) al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ma solo se non abbia già avuto accesso, per l’anno 2022, ai Fondi di cui all’art.26, comma 4, lettere a) e b) del DL 50/2022 (seconda criticità su cui torneremo infra).
Le criticità
Prima di vedere come le stazioni appaltanti dovranno presentare le richieste di accesso al Fondo di cui al punto 3), occorre (provare a) stabilire se e quando siano davvero obbligate ad applicare i prezzi aggiornati e se e quando abbiano davvero la possibilità di accedere al Fondo medesimo.
Il che impone di considerare quanto le surrichiamate criticità incidano sia sull’ambito oggettivo di applicazione dell’obbligo di utilizzare i prezzi aggiornati (la prima) sia sulla possibilità, per la stazione appaltante, di accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (la seconda).
Criticità inerente all’obbligo di applicare (nei termini prima esplicitati) i prezzi aggiornati
A differenza di quanto previsto per quelli (offerte ante 31/12/21) di cui al punto 1.1), per i contratti (offerte nell’anno 2022) di cui al punto 1.2) l’obbligo in oggetto pare sussistere solo a condizione che i medesimi riguardino interventi “che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”.
Condizione, di dubbia logicità, da cui parrebbe potersi ricavare l’inapplicabilità dell’obbligo in oggetto agli interventi di cui all’art.3 del DPCM 28 luglio 2022 (i soli per cui sia ammesso l’accesso al predetto Fondo) e dunque, per quel che qui rileva, a quelli finanziati (in tutto o in parte) con le risorse previste dal PNRR e a quelli relativi al PNC, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, anche laddove la stazione appaltante non avesse, per essi, beneficiato delle risorse del Fondo medesimo.
E’, però, evidente come, in tale ipotesi, si finirebbe per «penalizzare» non già quelle stazioni appaltanti che, pur potendo, non abbiano chiesto le risorse necessarie o che, avendole chieste, non le abbiano ricevute ma solo gli esecutori di quei contratti, cui si spera possa, almeno, essere garantita la necessaria «elasticità» per avvalersi dell’unico rimedio che residuerebbe, ossia di quella possibilità di proporre una variante in diminuzione che – a seguire la rubrica della disposizione (art.7 del DL 36/2022) che la prevede – dovrebbe proprio rappresentare una delle «Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
Criticità inerente alla possibilità, per la stazione appaltante, di accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Come già anticipato al punto 3), le stazioni appaltanti possono accedere al Fondo in argomento solo se non dispongano delle risorse necessarie per pagare i maggiori importi e solo se non abbiano avuto accesso, per l’anno 2022, ai Fondi di cui all’art.26, comma 4, lettere a) e b) del DL 50/2022.
Come noto, l’accesso delle stazioni appaltanti ai predetti Fondi, per l’anno 2022, era però previsto, sempre in caso di insufficienza delle risorse necessarie, proprio per consentire loro di assolvere l’obbligo di applicare «alle lavorazioni eseguite/contabilizzate/annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, inerenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021» i prezzari aggiornati.
Potendo, pertanto, aver beneficiato delle risorse per il 2022 solo le stazioni appaltanti sprovviste, già allora, delle risorse necessarie, le sole cui risulterebbe preclusa la possibilità di accedere al Fondo in argomento sarebbero proprio le stazioni appaltanti che ne avrebbero più bisogno.
E se si considerano gli impedimenti e i gravi ritardi che hanno già caratterizzato il pagamento dei maggiori importi dovuti per il 2022 (quando l’accesso ai Fondi era, almeno «sulla carta», più agevole), pare, purtroppo, lecito domandarsi se e come le stazioni appaltanti potranno assolvere quello che, pur sempre «sulla carta», rimane comunque un loro obbligo (cui corrisponde un vero e proprio «…diritto soggettivo dell’appaltatore…» – ex multis: TAR Catania, sentenza 28 febbraio 2023, n.636).
Modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Fermo restando quanto sin qui evidenziato, in ordine sia all’obbligo di applicare i prezzi aggiornati sia alla possibilità di accedere al Fondo in argomento, si ricorda che:
a) per provvedere al pagamento dei maggiori importi dei lavori eseguiti nel 2023, le stazioni appaltanti dovranno, in caso di insufficienza di risorse proprie, accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”, presentando la relativa istanza tramite la piattaforma dedicata (raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it) durante le seguenti finestre temporali:
– I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
– II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
– III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
– IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
b) l’istanza dovrà recare:
– i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
– il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
– l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
– l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quarto periododel DL 50/2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
– l’entità del contributo richiesto;
– gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Infine, considerato che il MIT deciderà sulle istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e che le risorse del Fondo potrebbero rivelarsi insufficienti, si ritiene opportuno suggerire a ogni stazione appaltante di voler, quanto prima, presentare le proprie istanze.