La Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 che ha introdotto l’obbligo di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000,00 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi.
Con il documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla quale partecipa anche ANCE insieme a Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 che ha introdotto l’obbligo di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000,00 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi.
I chiarimenti pervenuti rispondono ad una richiesta fatta dall’ANCE in sede della Commissione e vanno nella direzione proposta dell’Associazione di fare chiarezza su alcune criticità riscontrate nell’applicazione della norma assicurando così ora l’adozione di prassi uniformi da parte dei soggetti a vario titolo interessati (in particolare committenti e loro figure professionali di riferimento, imprese, Organismi di attestazione SOA, piattaforme per la gestione dei crediti fiscali, Agenzia delle Entrate).
Il documento della Commissione risolve in via interpretativa proprio le questioni di maggiore importanza legate al possesso della attestazione SOA da parte delle imprese impegnate nei cantieri dei bonus edilizi e ciò per quanto riguarda:
- categorie e classifiche occorrenti;
- termini di decorrenza degli obblighi.
In merito agli aspetti della decorrenza il chiarimento della Commissione specifica con maggior dettaglio quanto già in parte chiarito dalla FAQ dell’Agenzia delle Entriate del 17 febbraio scorso (vedi news ANCE).
Di seguito le risposte fornite dalla Commissione:
Quando è obbligatoria l’attestazione SOA?
L’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi).
Il possesso di quale categorie e classifiche è necessario dimostrare?
Non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione E’ di conseguenza ritenuta idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una sola delle seguenti categorie considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma:
- OG1 (Edifici civili e industriali)
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
- OG11 (impianti tecnologici)
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
- OS21 (Opere strutturali speciali)
- OS28 (impianti termici e di condizionamento)
Inoltre, non è necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo corrispondente al valore dell’appalto ma è ritenuto adeguato anche il solo possesso della prima classifica.
Da quando decorre l’obbligo della SOA quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali?
Ai fini dell’applicazione temporale della norma si devono distinguere:
- il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
- l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, deve essere affidata alternativamente:
- ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
- ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).
Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le i termini sopra riportati, anche i contratti di appalto/subappalto (di importo superiore a 516 mila euro) sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui lavori siano proseguiti anche nel 2023.
A quali contratti di appalto/subappalto non si applica l’obbligo di attestazione SOA?
Sono esclusi dall’obbligo di attestazione SOA le imprese che hanno sottoscritto:
- contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
- contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.
Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000 euro e anche se i lavori sono proseguiti oltre il 1° gennaio 2023.