L’istanza di accesso al Fondo, da parte della stazione appaltante, consente di fatturare anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento
Si rende noto che la legge n.41/2023 (pubblicata nella G.U. n.94 del 21/04/23), di conversione del DL n.13/2023 (“PNRR 3”), reca (inter alia) due disposizioni inerenti alla «revisione prezzi» (recte: adeguamento prezzi dei contratti pubblici di appalto di lavori) disciplinata dall’art.26 del DL 50/2022,
In particolare, il nuovo comma 9-bis dell’art.14 dispone che la presentazione dell’istanza telematica di accesso la Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche – ossia (al momento) quell’istanza che le stazioni appaltanti sono tenute a presentare (a mente dell’art.3 del decreto MIT 1° febbraio 2023 , per cui si rinvia alla nota adeguamento prezzi dei lavori eseguiti nel 2023) nella prima finestra temporale dal 1° aprile al 30 aprile 2023 – “…costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante” e che “… a tal fine, le stazioni appaltanti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.
Disposizione di dubbia portata innovativa (essendo, la possibilità di fatturare in assenza del rilascio del certificato di pagamento, già espressamente prevista art.113-bis, comma 1-sexies, del vigente Codice) – e da cui pare, peraltro, un po’ azzardato attendersi che le imprese creditrici (cui servirebbe non tanto poter fatturare quanto essere tempestivamente pagate) possano trarre una qualche utilità – ma che ci si augura possa, quantomeno, vincere la ritrosia delle stazioni appaltanti ad adempiere gli obblighi loro imposti (sempre dall’art.26 del DL 50/2022) anche per le lavorazioni eseguite nel 2022.
Il nuovo art.7-bis reca, invece, una disposizione di interpretazione autentica dell’art.26, comma 6-bis, del DL 50/2022, secondo cui tale articolo “…è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.”