Con la L. n. 49/2023 è stata definita una “tutela rafforzata” per quei professionisti che stipulano un contratto di affidamento d’opera da alcune specifiche categorie di committenti.
La legge 21 aprile 2023, n. 49 (GU n. 104 del 5 maggio 2023) è finalizzata ad offrire una tutela rafforzata per quei professionisti (avvocati, architetti, ingegneri ecc.) che stipulano un contratto di affidamento d’opera ai sensi dell’articolo 2230 del codice civile i cui contenuti siano regolati nell’ambito di apposite convenzioni predisposte da alcune specifiche categorie di committenti.
Al fine di garantire che ai professionisti, sia quelli iscritti ad un ordine che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate, sia corrisposto un compenso equo e proporzionato all’incarico affidato, la legge individua una serie di criteri tesi a rilevare quando le clausole contrattuali possono definirsi nulle in quanto non rispondenti alle finalità di legge.
La legge ha un ambito di applicazione circoscritto riguardando. infatti, i rapporti professionali svolti in favore di:
- delle imprese bancarie e assicurative;
- delle imprese con più di 50 lavoratori o con un fatturato di oltre di 10 milioni di euro;
- della Pubblica Amministrazionee delle società partecipate pubbliche.
La legge statuisce, in linea generale, la nullità di tutte le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, precisando che sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri ministeriali. La legge inoltre fornisce un elenco di quelle clausole che devono considerarsi vessatorie e tali da ledere il principio del diritto ad un equo compenso (art. 3 comma 2).
La legge, che non si applica ai rapporti contrattuali in corso, atteso il disposto di cui all’art. 11, definisce poi le procedure affinché il professionista possa far valere le proprie tutele prevedendo, tra l’altro il principio in base al quale la nullità delle clausole è rilevabile anche d’ufficio.