L’eventuale comunicazione di sostituzione dell’impresa esecutrice, non qualificandosi in nessun modo come variante al titolo, non assume alcuna rilevanza ai fini della fruizione dei bonus fiscali connessi al tipo di intervento.
La comunicazione di cambio dell’impresa esecutrice deve essere sempre effettuata qualora, nel corso dei lavori, ne subentra una nuova per rinuncia all’incarico o sostituzione da parte del titolare dell’istanza edilizia.
Tale comunicazione, tuttavia, non qualificandosi in nessun modo come variante al titolo non assume alcuna rilevanza ai fini della fruizione dei bonus fiscali connessi al tipo di intervento.
E’ opportuno, quindi, non confondere, a livello procedurale, la variazione di comunicazione dell’impresa esecutrice che rappresenta una mera segnalazione da fare al Comune utilizzando, se prevista, l’apposita modulistica, dalla variante progettuale e dalle sue relazioni con il titolo inziale e con le eventuali conseguenze sull’accesso ai bonus fiscali.