Con la Circolare 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni sulla disciplina del Superbonus, a seguito delle modifiche introdotte dai più recenti provvedimenti amministrativi.
Circolare 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni sulla disciplina del Superbonus, a seguito delle modifiche introdotte dai più recenti provvedimenti amministrativi. Infatti, con il DL 176/2022 (“Aiuti quater”), convertito dalla legge 6/2023, la legge 197/2022 (“Bilancio 2023”), nonché, più di recente, con il DL 11/2023, convertito dalla legge 38/2023, il Superbonus è stato, di fatto, modificato in alcuni dei suoi aspetti più rilevanti: aliquote, termini di vigenza, condizioni di accesso.
Tra i chiarimenti forniti, è stata confermata la possibilità di utilizzare l’aliquota del 110% per tutto il 2023 anche per gli interventi “trainati” condominiali e sulle singole unità del condominio, se effettuati insieme agli interventi “trainanti” che rispettano le regole transitorie di fine 2022 su CILAS e delibera assembleare.
Chiarite, inoltre, la portata delle nuove stringenti condizioni di accesso al Superbonus al 90% per gli interventi sulle unifamiliari avviati nel 2023 e la possibilità per i condomini a prevalente proprietà IACP di accedere alla generale disciplina prevista per i condomini, se al 30 giugno 2023, non è stato realizzato il 60% dell’intervento.
La Circolare interviene, inoltre, a dirimere alcuni contrasti interpretavi legati alla validità dei titoli edilizi diversi dalla CILA e soprattutto a definire il contenuto delle varianti al titolo originario che possono continuare a beneficiare delle condizioni fiscali previste per l’intervento già assentito e ciò indipendentemente dalla data della loro presentazione.
Con la CM 13/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ripercorre i citati interventi normativi fornendo diversi chiarimenti, sintetizzati nel relativo Dossier Ance di commento.