Si comunica l’aggiornamento della percentuale forfetaria da utilizzare per assolvere l’onere contributivo di cui alla Legge n. 166/1991.
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi minimi di paga base dal 1° luglio 2023 e delle recenti modifiche contributive, occorre provvedere all’aggiornamento della percentuale forfetaria che le imprese possono utilizzare per assolvere l’onere contributivo di cui all’art. 9 della Legge n. 166/1991, che prevede l’assoggettamento a contribuzione di previdenza ed assistenza, nella misura del 15%, delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore diverse dalle ferie e gratifica natalizia, versate alle Casse Edili.
Tale percentuale aggiornata è fissata nella misura pari all’1,19% da calcolarsi sul Tot.1 della tabella paga per le ore di lavoro ordinario prestate e per le festività.