Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.46 del 3 agosto u.s, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alla riorganizzazione dei Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, che rispondono alla necessità di razionalizzare l’assetto organizzativo dei dicasteri e di garantire un efficace svolgimento delle funzioni di direzione attribuite all’autorità politica, di elaborazione delle politiche pubbliche e delle connesse attività di comunicazione:
Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare) – bozza già inviata
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare) – bozza già inviata
Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare) – bozza già inviata
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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE IN MATERIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
Ha approvato, tra l’altro, in esame preliminare, due decreti legislativi relativi all’attuazione di norme europee in materia di cooperazione giudiziaria:
-Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (decreto legislativo – esame preliminare)
Il regolamento prevede che i provvedimenti di congelamento (di sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) o di confisca emessi in uno Stato membro debbono, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi con un «certificato». Il riconoscimento deve avvenire «senza ulteriori formalità».
Per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità. Il regolamento è applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell’ambito sia dei procedimenti «penali», sia dei procedimenti «in materia penale», tra i quali ultimi vanno menzionati – per quanto riguarda il nostro Paese – i procedimenti di prevenzione.
Sono previsti circoscritti e tassativi motivi di rifiuto che, per il nostro Paese, sono legati al mancato rispetto della condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana.
Sono fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per talune categorie di reati e quelle che, in materia di reati tributari, doganali e valutari, precludono il potere di rifiuto “a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio”.
-Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727 del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (decreto legislativo – esame preliminare)
In considerazione delle novità attinenti allo status e ai poteri di natura giudiziaria del membro nazionale dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), il decreto prevede che tale incarico, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da magistrati in ruolo e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata al Consiglio superiore della magistratura.
Il testo tiene conto delle interlocuzioni tra il Consiglio superiore della magistratura, la Procura generale presso la Corte di cassazione, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il Membro nazionale presso l’Eurojust.
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NORME EUROPEE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Ha poi approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
Gli obiettivi della direttiva sono: la protezione delle persone lese, anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore (non più nel solo caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati), in tutta l’Unione, attraverso l’istituzione o l’autorizzazione di un Organismo già esistente con la funzione di provvedere al relativo indennizzo; l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura in tutta l’Unione; il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri; il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio; la disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi; la disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.
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RICOSTRUZIONE POST-ALLUVIONE
Ha approvato la disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria, e delle relative risorse finanziarie.
Il trasferimento attiene a tutte le funzioni di protezione civile salvo quelle afferenti:
ai piani di intervento specificamente elencati, già approvati dal Dipartimento della protezione civile o in via di predisposizione a cura dei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati;
a ulteriori attività dettagliate in un allegato al decreto, che restano in capo al Dipartimento della protezione civile, finanziate a valere sulle risorse affluite al Fondo per le Emergenze Nazionali.
Il totale delle attività pianificate o in corso di pianificazione che rimangono nella competenza dei Commissari delegati, fino alla scadenza dello stato di emergenza, ammonta per le tre Regioni ad € 71.862.192,51, di cui € 52.916.866,51 per l’Emilia-Romagna, € 14.945.326 per Toscana ed € 4.000.000 per le Marche.
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NOMINE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
la nomina dell’avvocato Marco Bonamico quale commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Molise, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 e del dottor Ulisse Di Giacomo quale subcommissario;
la proroga del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Ugo Astuto, presso il Servizio Europeo di Azione Esterna, per continuare a ricoprire l’incarico di “Capo Delegazione dell’Unione Europea” in India;
la limitazione, a decorrere dalla data del nuovo incarico dirigenziale, del comando presso il Ministero del turismo del dirigente di I fascia del Ministero dell’economia e delle finanze, dott. Francesco Paolo Schiavo.
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Infine ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di non impugnare:
-la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 16/06/2023, recante “Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici””;
-la legge della Regione Liguria n. 13 del 29/06/2023, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)”;
-la legge della Regione Veneto n. 14 del 04/07/2023, recante “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”;
-la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 29/06/2023, recante “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari”
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