Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati tra il 1° luglio e il 30 settembre. Domande entro il 31 ottobre 2023
Nel rinviare, per maggiori dettagli, alla lettura della nota Prot.592285/RU del 28 settembre 2023 (consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023), si riepilogano le principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane in ordine al rimborso sui quantitativi di gasolio, utilizzato nel settore del trasporto, consumati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023.
Termine per la presentazione
La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale in oggetto può essere presentata tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 2023.
Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi
Il beneficio sopra descritto spetta per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone fisiche o giuridiche:
a) iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.
Per la fruizione del rimborso, i soggetti richiedenti indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277.
Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto precisato nella nota 57015/RU del 14 maggio 2015, dell’Agenzia de qua.
Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’art. 1, comma 926, lett.b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. “scheda carburante”).
Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 riguardo alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.
Fattispecie escluse dall’agevolazione
A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della tabella A allegata al D.Lgs.n.504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Nella dichiarazione di rimborso, l’esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Modalità di presentazione
Nel sito Internet dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt.47 e 48 del D.P.R. n.445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.
Per le imprese nazionali, competente alla ricezione delle dichiarazioni è l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.
Per i soggetti che, invece, intendono trasmettere le proprie dichiarazioni avvalendosi del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:
– gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023
oppure
-fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023 per predisporre autonomamente i file da inviare.
Termini di utilizzo del credito maturato nel periodo 1° aprile – 31 luglio 2023)
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Precisazioni sulle modalità di compilazione del Quadro A-1
L’art.8 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A-1 della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art.24-ter del D.Lgs. n. 504/95 (per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n.74668/RU del 12 marzo 2020).
Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale ed in particolare del Quadro A-1 della medesima, appare utile precisare che:
– nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 luglio” e “30 settembre” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
– la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
– nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo.
Per maggiori approfondimenti (nonché per il software e i modelli da utilizzare):
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023