La descrizione del metodo A contenuta nella Relazione Illustrativa, cui ci si era incautamente affidati, non trova riscontro nella relativa disposizione dell’Allegato II.2 al codice dei contratti pubblici
Avendo scoperto, solo grazie all’amico avvocatodicantiere, che il metodo A (di cui all’Allegato II.2 al codice dei contratti pubblici) è un po’ diverso da come l’ha illustrato (e, verosimilmente, da come avrebbe voluto scriverlo) la Commissione speciale, risulta necessario correggere talune indicazioni fornite, in una precedente circolare (https://ancealessandria.it/2023/07/16/appalti-di-lavori-pubblici-dalla-gara-alla-stipula/), riguardo a detto metodo.
In particolare, ci si riferisce alle indicazioni (cui ci si era troppo fiduciosamente attenuti e… ce ne si scusa) contenute nella Relazione illustrativa, secondo cui:
– … (il metodo A) replica esattamente il metodo introdotto, all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs.50/2016;
– …la scelta di mantenere la possibilità di ricorrere a questo metodo … permette alle stazioni appaltanti di ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato.
Fuorviati sia da tali (perentorie) indicazioni sia dall’effettiva identità, sotto il profilo dei calcoli da operare, dei due metodi, si è così finiti per trascurare una dirompente differenza tra essi metodi.
Differenza, ahinoi, tutt’altro che trascurabile, dal momento che:
– con il vecchio metodo (art.97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs.50/2016), l’aggiudicazione veniva disposta alla prima offerta al disotto della soglia di anomalia;
– con il metodo A, l’aggiudicazione può (o sembrerebbe poter) essere disposta anche all’offerta pari alla soglia di anomalia.
Benchè risulti esser sfuggita anche alla Commissione speciale (che, nella Relazione illustrativa, ha offerto un esempio applicativo in cui l’aggiudicazione viene attribuita non già all’offerta pari alla soglia di anomalia ma a quella immediatamente al disotto), tale dirompente differenza sembra, tuttavia, ricavabile dalla disposizione (di cui al paragrafo 3) della disciplina del metodo A) secondo cui:
«Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.»
Pur essendo lecito dubitare che la Commissione speciale abbia davvero inteso introdurre una così dirompente novità (posto che, in tal caso, non avrebbe esitato a evidenziarla) – per non dire di quanto risulti bizzarro aggiudicare a un’offerta che, in quanto pari alla soglia di anomalia, è pur sempre anomala – pare, tuttavia, difficile attribuire, al tenore letterale della disposizione citata, un significato diverso.