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Ferie collettive in occasione delle festività di fine anno

Alla firma delle Parti Sociali provinciali il verbale di accordo che stabilisce la settimana di ferie collettive in occasione delle festività di fine anno.

Ai sensi e per gli effetti del vigente Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del CCNL, anche per l’anno 2023 è previsto il godimento di una settimana di ferie collettive nel periodo delle festività di fine anno per gli operai che nel corso dell’anno hanno già effettuato tre settimane di ferie. Per la predetta settimana è pertanto esclusa la possibilità di ricorrere all’intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Per il corrente anno, tenuto conto del calendario delle festività, la settimana di ferie collettive è stata fissata per il periodo da lunedi 25 dicembre a venerdi 29 dicembre 2023.

Il predetto periodo di ferie può non ricorrere, ai fini dell’abbattimento della CIG, soltanto nel caso in cui sia già stato fruito in precedenza l’intero periodo di ferie annue di 4 settimane.

Le imprese che avessero invece effettuato soltanto due settimane di ferie collettive nel corso dell’anno ai sensi del suddetto Accordo provinciale, potranno far effettuare le due restanti settimane di ferie sempre nel periodo delle festività di fine anno.

Con riferimento ai periodi di ferie, si rammenta che l’INPS ha più volte richiamato due fondamentali principi: quello connesso al divieto di monetizzazione, per il quale alle ferie deve corrispondere un periodo di effettivo riposo retribuito dal datore e quello della irrinunciabilità delle medesime, che ribadisce l’incompatibilità dell’intervento della cassa integrazione per il numero di giornate corrispondenti a quelle di ferie non godute di ogni singolo lavoratore.

Restano fermi, in ogni caso, i vincoli temporali previsti dagli accordi nazionali e provinciali sopra richiamati che possono prevedere la fruizione della settimana di ferie a scelta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’impresa, in un periodo diverso nell’anno solare successivo al periodo di maturazione. In tale caso, la mancata fruizione delle giornate residue di ferie non potrà essere considerata come causa ostativa alla concessione dell’integrazione salariale.

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