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Adeguamento prezzi dei lavori eseguiti nel 2024

In ragione delle modifiche introdotte dalla “legge di bilancio 2024”, l’adeguamento prezzi previsto dall’art.26 del DL 50/2022, per le sole fattispecie ivi previste, troverà applicazione anche ai lavori eseguiti nel 2024

Per opportuna conoscenza, si riassumono le diverse fattispecie cui continuerà a trovare applicazione, anche per i lavori che saranno eseguiti nel 2024, l’adeguamento prezzi previsto dall’art.26 del DL 50/2022, come modificato dall’art.1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n.213 (c.d. legge di bilancio 2024).

Appalti pubblici e accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021

Per le fattispecie in argomento, il comma 6-bis dell’art.26 dispone che:

– lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è adottato applicando i prezzari aggiornati;

– i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

– il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento;

– ai fini di cui sopra, le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

c) le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

– in caso di insufficienza delle risorse di cui sopra, le stazioni appaltanti possono accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, nei limiti delle risorse al medesimo assegnate, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo art.26 (si veda:art.7-bis del DL 13/2023);

– le modalità di accesso al predetto Fondo e i criteri di assegnazione saranno stabiliti con decreto MIT da adottare entro il 31 gennaio 2024.

Riguardo all’ambito di applicazione della sopra descritta disciplina, si ricorda che, per appalti pubblici di lavori, s’intendono anche quelli affidati a general contractor (ad eccezione di quelli affidati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A, cui trova invece applicazione la disposizione di cui al comma 12, secondo periodo).

Riguardo, infine, agli accordi quadro di lavori con termine di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre, si ricorda che – oltre (o forse, più correttamente, in alternativa) a quanto sopra – risulta loro applicabile anche la disposizione (meglio descritta in appresso) di cui al comma 8, primo periodo, del medesimo art.26.

Appalti pubblici e accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e concessioni di lavori stipulate nel medesimo periodo

Ferma restando la criticità già a suo tempo evidenziata inerente alla supposta condizione secondo cui dovrebbe trattarsi di interventi “che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”, alle fattispecie in argomento trova applicazione la medesima disciplina di cui al punto precedente, con le sole seguenti differenze:

– i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;

– per le concessioni di lavori, l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è ammesso solo fino al 10% della sua capienza complessiva.

Contratti applicativi a valle di accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021

A mente del comma 8, primo periodo, dell’art.26, nei contratti applicativi – inerenti ad accordi quadro “con termine di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021” (da intendersi, verosimilmente, come “aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”) che saranno stipulati nell’anno 2024, dovranno trovare applicazione i prezzari aggiornati.

Come prima visto, agli accordi quadro di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 è, però, applicabile anche la disciplina di cui al comma 6-bis.

Dal combinato disposto di cui ai commi 6-bis e 8 parrebbe, allora, potersi ricavarsi che:

– se il contratto applicativo è già stato stipulato sulla base del prezzario vigente al 31 dicembre 2021, trova applicazione la disciplina di cui al comma 6-bis (applicazione del prezzario aggiornato ai sal inerenti ai lavori eseguiti/contabilizzati/annotati nel 2024 e corresponsione del 90% del maggior importo);

– se il contratto applicativo è stipulato nel 2024, trova applicazione il comma 8, primo periodo (applicazione del prezzario aggiornato/corrente, analogamente a quanto avvenuto per quelli stipulati nel 2022 e nel 2023).

Contratti applicativi, già stipulati al 17 maggio 2022, inerenti ad accordi quadro con termine finale di presentazione dell’offerta successivo al 31 dicembre 2021

Il comma 8, terzo periodo, dell’art.26 sembra, invece, finalizzato (per le ragioni che seguono) a salvaguardare i soli casi (residuali/ipotetici) in argomento.

La formulazione originaria del comma 8, infatti, prevedeva:

– al primo periodo, l’obbligo di utilizzare i prezzari aggiornati per i contratti applicativi che sarebbero stati stipulati tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022;

– al terzo periodo, l’applicazione dell’adeguamento prezzi (di cui ai commi 1,2,3 e 4) alle lavorazioni eseguite/contabilizzate/annotate nel 2022 inerenti a contratti applicativi già in esecuzione alla data del 17 maggio 2022.

Con le modifiche apportate all’art.26, l’obbligo previsto dal primo periodo è stato poi “circoscritto” agli applicativi, da stipulare anche negli anni 2023 e 2024, inerenti però ai soli accordi quadro “con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021”.

Conseguentemente, per gli accordi quadro “con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021”, la disciplina applicabile è diventata quella (già descritta nel paragrafo precedente) di cui al comma 6-bis e al comma 8, primo periodo.

Risultando, pertanto, già disciplinati tutti gli accordi quadro “con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021”, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 8 non potrebbe che riguardare i soli contratti applicativi, inerenti ad accordi quadro con termine finale di presentazione dell’offerta successivo al 31 dicembre 2021, che risultassero già stipulati alla data del 17 maggio 2022.

Ove così fosse, per i predetti applicativi, l’adeguamento prezzi (di cui ai commi 1,2,3 e 4) risulterebbe oggi applicabile non solo alle lavorazioni che saranno eseguite/contabilizzate/annotate nel 2024 ma anche a quelle che fossero già state eseguite/contabilizzate/annotate nel 2023 (ma resta da capire se – ai fini dell’applicazione dell’adeguamento, solo retroattivamente introdotta dal 1° gennaio 2024, alle lavorazioni dell’anno 2023 – le stazioni appaltanti possano/debbano accedere al Fondo di cui al comma 6-quater, “tramite” l’ultima finestra temporale dal 1° al 31 gennaio 2024).   

Per completezza, si precisa che, nel descrivere le ultime due fattispecie, ci si è attenuti all’orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Tar Basilicata, sentenza n.264/2023) secondo cui “…soltanto a partire dalla stipula del contratto applicativo si può parlare di esecuzione e attuazione dell’accordo quadro, stante la natura meramente regolatoria e programmatica di quest’ultimo, secondo quando stabilito dell’art. 54 d.lgs. 50/2016”.

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