Sulla base delle istruzioni operative fornite dall’INPS, le imprese edili potranno inviare le domande per usufruire della riduzione contributiva dell’11,50% prevista per l’anno 2023 dal Decreto pubblicato il 10 gennaio scorso, entro il 15 maggio 2024.
Con la circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2023, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro del 13 dicembre 2023 (pubblicato il 10 gennaio 2024).
Caratteristiche della riduzione contributiva
Hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 (e nel settore artigianato da 41301 a 41305), nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. L’Istituto ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla suddetta agevolazione, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale.
La suddetta agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riduzione degli oneri sociali e del cuneo contributivo (di cui rispettivamente all’art. 120 co. 1 e 2 della legge n. 388/2000 e all’art. 1 co. 361 e 362 della legge n. 266/2005).
La base di calcolo deve essere, inoltre, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa nel caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria INPS (di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 252/2005 e all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e s.m.i.).
L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% di cui all’art. 25 co. 4 della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Condizioni di accesso al beneficio
L’Inps ricorda le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva qui considerata:
- rispetto di quanto previsto, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, dall’art. 1 co. 1175 della legge n. 296/2006, ossia il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge, e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto di quanto disposto in materia di retribuzione imponibile dall’art. 1 co. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989;
- assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (in conformità all’art. 36-bis co. 8 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006).
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per cui sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre riduzioni. A titolo esemplificativo, l’Istituto cita l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1 co. 100 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1 co. 10-15 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Il beneficio contributivo non spetta, inoltre, in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario.
Modalità operative per invio istanze e compilazione flusso Uniemens
Per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2023, è necessario trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on line”, con la funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
L’istanza inviata sarà sottoposta dall’Istituto a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024 (fermo restando che il beneficio medesimo riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2023). L’esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Il datore di lavoro autorizzato alla fruizione potrà esporre lo sgravio nel flusso Uniemens, utilizzando, per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023, il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.
La domanda per l’applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all’anno 2023 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 maggio 2024.
Per le modalità operative di fruizione dell’agevolazione rispettivamente nei casi di matricola sospesa o cessata e di operai non più in forza, si rinvia alle indicazioni riportate nella circolare qui illustrata.
L’Istituto ricorda, infine, che, qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio (nel predetto modulo “Rid-Edil”), la sede Inps territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria.