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Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa di altri sei mesi la proroga straordinaria

Con la Legge 11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis” è operativa l’estensione  da due anni a trenta mesi della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. “Ucraina” relativa ai termini di validità di convenzioni e titoli abilitativi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7 febbraio 2024) della Legge 11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis” è operativa l’estensione da due anni a trenta mesi della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. “Ucraina” per:

–  i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023);

– il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023);

– il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023).

L’estensione della proroga – contenuta nell’art. 4-quater del DL 181/2023 come inserito dalla Legge 11/2024 e in vigore dall’8 febbraio 2024 – è stata sollecitata dall’Ance ed introdotta al fine di venire incontro alla perdurante situazione di difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

L’Ance ha predisposto:

– una nota tecnica a cui si rinvia per l’analisi e l’approfondimento dei contenuti della norma;

– un fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;

– un fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a trenta mesi della proroga come previsto dal nuovo art. 4-quater DL 181/2023, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell’art. 10-septies.

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