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Opere in corso nel 2023 e nel 2024 – accesso al Fondo per caro materiali

Definite le modalità con cui le stazioni appaltanti, che non dispongano delle risorse necessarie per pagare i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, dovranno accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Con il decreto del MIT n. 47 del 28 febbraio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024) sono state finalmente definite le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 76/2020.

Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, alla precedente nota in argomento (https://ancealessandria.it/2024/01/08/adeguamento-prezzi-dei-lavori-eseguiti-nel-2024/), si ricorda che le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’articolo 26, commi 6-bis, 6- ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022 e in particolare:

– agli appalti pubblici di lavori (ivi compresi quelli affidati a contraente generale) nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente ai sal concernenti le lavorazioni eseguite/contabilizzate/annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

– agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al “Fondo avvio opere indifferibili”, con riferimento alle lavorazioni eseguite/contabilizzate/ annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

– agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D.Lgs.50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;

– ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

Riguardo, invece, alle modalità e ai termini definiti nel decreto in argomento, si evidenzia che:

– le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente le istanze di accesso al Fondo, utilizzando le seguenti finestre temporali:

  • I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2024;
  • II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2024;
  • III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2024;
  • IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2025.

– l’istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, attiva fino al 31 gennaio 2025.

nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:

1) i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);

2) i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;

3) l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

4) l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;

5) l’entità del contributo richiesto;

6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Poiché l’accesso al Fondo è ammesso solo in caso di insufficienza (parziale o totale) delle risorse disponibili, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del DL 50/2022, per risorse disponibili devono intendersi:

– nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

–  le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

– le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

– le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Al riguardo, pare altresì utile ricordare che la richiesta di accesso deve riguardare non solo l’importo da corrispondere all’impresa ma anche quello dell’IVA (che la stazione appaltante, in ragione del c.d. split payment, è tenuta a versare all’erario).

Per completezza, si evidenzia che il Ministero esaminerà le istanze presentate, decidendo cumulativamente su di esse, secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali che saranno adottati secondo la seguente tempistica:

– entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;

– entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;

– entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;

– entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Pur essendo fatta salva la facoltà di ripresentare, entro il termine massimo del 31 gennaio 2025, le istanze rigettate, la circostanza che le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse induce a, prudenzialmente, suggerire alle stazioni appaltanti di voler presentare la richiesta non appena possibile.

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