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Congruità della manodopera: nuove FAQ

CNCE ha diffuso le risposte a nuove FAQ in tema di verifica di congruità della manodopera.

Con comunicazione n. 871 del 17 aprile 2024, la CNCE ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’istituto della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. In tale ambito, si richiama l’attenzione sulla disposizione che prevede la possibilità di riaprire UNA SOLA VOLTA le denunce MUT per la modifica delle presenze sui cantieri.

In particolare:

  1. UTILE/MARGINE DEL GENERAL CONTRACTOR

Fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, ai fini della verifica di congruità della manodopera, nell’importo dei lavori edili va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi.

  1. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE (PRODUZIONE E POSA IN OPERA) DI CANCELLI, RINGHIERE E GRONDAIE

L’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.

  1. MODIFICA DEI DATI DELLE PRESENZE NELLE DENUNCE MENSILI AI FINI DELLA CONGRUITÀ

Per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.

  1. LAVORI ACCESSORI ESEGUITI NELL’AMBITO DI APPALTI NON AVENTI NATURA EDILE

Le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08, quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc., devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.

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