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Conversione in Legge del DL Taglia crediti

Il decreto legge 39/2024 cd. “Taglia crediti” è stato definitivamente convertito in legge: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’impianto generale del decreto c.d. Taglia crediti è rimasto pressoché immutato, salvo alcuni interventi di Superbonus effettuati nelle aree del Cratere, l’eliminazione dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura quando ancora possibile in base al DL 11/2023-legge 38/2023 (ONLUS,  APS, OdV, IACP, cooperative a proprietà indivisa, interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, interventi agevolati con Bonus Barriere architettoniche) ad eccezione dei soli lavori già autorizzati al 30 marzo 2024 e l’introduzione di ulteriori condizioni ai condomini e “mini condomini” con CILAS e delibera assembleare presentate prima del 17 febbraio 2023. Resta confermato, infatti, che questi ultimi non potranno accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura, sia in caso di Superbonus che di bonus “ordinari” se, al 30 marzo 2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Per sopperire, poi, all’eliminazione delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura dal 30 marzo 2024, e favorire la realizzazione degli interventi nelle aree sismiche fuori dal Crateree sugli immobili degli Enti del terzo settore sono stati introdotti, per il 2025Fondi specifici per l’erogazione di contributi collegati all’esecuzione dei lavori agevolati.

Ulteriori modifiche apportate al testo del decreto, durante la sua conversione in legge, riguardano la ripartizione in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto, delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 agevolate con Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti). Tuttavia, l’obbligo non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.

Inoltre, dall’entrata in vigore della legge di conversione, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruita in dichiarazione dei redditi. Pertanto, a partire da tale momento non sarà più possibile iniziare ad utilizzare i bonus in dichiarazione dei redditi e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in dichiarazione.

Vengono, inoltre, introdotte restrizioni per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione, che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, e viene previsto, per essi, l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da SuperbonusBonus barriere architettoniche e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti.

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre, ai Comuni che accertino la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus,viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.

Tra le novità viene, poi, prevista la riduzione temporanea della detrazione per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del DPR 917/1986che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, opererà nella misura del 30% e non nella misura del 36%. Tale ultima aliquota dovrebbe rientrare in vigore dal 1° gennaio 2025, una volta scaduta l’aliquota potenziata del 50%.

Nessun cambiamento, invece, è stato apportato relativamente alle disposizioni originarie del D.L. 39/2024, che hanno previsto:

  • l’eliminazione della “remissione in bonis” per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, nonché della possibilità di correggere le comunicazioni già inviate;
  • l’introduzione di nuove comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica;
  • il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali superiori a 10.000 euro.

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