Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.85 del 10 giugno u.s, ha approvato un decreto-legge relativo a disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
Il decreto-legge introduce disposizioni urgenti e necessarie, finalizzate a realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità. Si aggiungono, inoltre, due disposizioni – nel capo III – finalizzare a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina.
Lo schema di decreto-legge consta di 12 articoli. Tra gli altri:
L’articolo 2, nell’ambito delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, prevede che – in caso di edifici danneggiati non ricostruibili – i contributi previsti possano essere destinati al rimborso fino al 100 per cento delle spese occorrenti per l’acquisto di aree (edificabili) alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva nello stesso comune del bene danneggiato.
L’articolo 3 apporta modifiche sulla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, prevede che, oltre che della propria struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione.
L’articolo 5 conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica.
L’articolo 6 aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali al fine di consentire al Commissario straordinario di fronteggiare al meglio le situazioni di dissesto idrogeologico, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’articolo 7 ha carattere di interpretazione autentica ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per assicurare l’assegnazione delle risorse occorrenti agli Uffici speciali per la ricostruzione, per fare fronte alle proprie esigenze di funzionamento.
L’articolo 8 estende la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e “per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria”.
L’articolo 11 chiarisce – in via di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già disponeva che la Fondazione operi “in regime di diritto privato”) – che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione “Milano Cortina 2026”, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.
La natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina è stata affrontata con quattro pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato:
Il parere del 24 giugno 2020, evidenzia come la Fondazione non risulti riconducibile a nessuna delle categorie assoggettabili al codice dei contratti pubblici;
Il parere del 28 luglio 2020, evidenzia che alla Fondazione non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 471 e 472, della legge n. 147 del 2013 sui compensi erogati ai propri dipendenti e amministratori, rimarcando che la Fondazione reperirà le fonti di finanziamento sul mercato in virtù di attività di tipo negoziale;
Il parere del 16 febbraio 2021 affronta il tema delle garanzie e del rischio che le attività della Fondazione possano gravare a fine Giochi sugli enti pubblici, evidenziando che tale circostanza non incide sulla natura della Fondazione, che resta non qualificabile come organismo di diritto pubblico;
Il parere del 16 marzo 2021 conferma tutti i precedenti pareri anche laddove la Fondazione ricevesse anticipazioni da enti pubblici, imputando poi i costi al fondo di gestione derivante da attività di marketing, ribadendo solo “l’opportunità – al fine di limitare il più possibile la necessità che le Amministrazioni centrali e territoriali siano chiamate a colmare eventuali deficit della Fondazione – che quest’ultima, nella determinazione dei compensi e, più in generale, nella quantificazione dei costi, si ispiri a criteri di contenimento ed economicità”.
In conclusione la Fondazione è stata istituita per adempiere a obblighi di natura privatistica, come già prevede l’articolo 2 comma 2 del DL 216/2020. La disposizione odierna offre quindi certezza rispetto al quadro giuridico che ne regola le attività, offrendo i chiarimenti necessari per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione. e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, così scongiurando il pericolo di ritardi che comprometterebbero la realizzazione dell’evento.
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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14.
Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.
In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato oggi in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.
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CYBERSICUREZZA NELL’UNIONE EUROPEA
Ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (DIRETTIVA NIS2).
Lo schema in esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
La direttiva (UE) 2022/2555 risponde all’esigenza di rafforzare la resilienza e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’UE. Le principali novità introdotte sono:
l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina;
distinzione tra “soggetti essenziali” e “soggetti importanti” re l’adozione di un criterio dimensionale per la loro individuazione;
la razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria;
l’adozione di un approccio “multirischio”;
la regolamentazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) e le specifiche funzioni di coordinamento attribuite agli CSIRT nazionali;
l’implementazione delle misure di cooperazione, al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.
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RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI
Ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.
Il decreto viene adottato per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – “Critical entities resilience”), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, e nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).
Con la direttiva CER si interviene al fine di:
realizzare un adeguato livello di armonizzazione nell’individuazione dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei soggetti qualificabili come critici;
rafforzare la loro resilienza, intesa come capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.
A tal fine, il decreto: individua i c.d. soggetti critici almeno nei seguenti settori: energia, trasporti, bancario, acque potabili, acque reflue, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, salute, spazio, infrastrutture dei mercati finanziari e infrastrutture digitali, nonché enti della pubblica amministrazione; stabilisce che gli stessi soggetti critici dovranno effettuare una valutazione del rischio, adottare misure tecniche, di sicurezza e organizzative, adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti; notificare senza indebito ritardo all’autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali; prevede l’adozione di una «strategia»; regola le modalità di individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo; contiene misure volte a consentire di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti (di carattere fisico); stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull’applicazione della direttiva (in particolare deve essere assicurato il coordinamento con la normativa in materia di sicurezza cibernetica di cui alla direttiva NIS2); esclude dall’ambito di applicazione gli enti della pubblica amministrazione che operano nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, ai quali non si applica il presente decreto; prevede la possibilità di escludere specifici soggetti critici che svolgono attività di tali settori ovvero che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica citati.
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COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO
Ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
Lo schema di decreto legislativo intende realizzare l’attuazione, l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2021/2101/UE (c.d. direttiva CBCR – Country-by-Country reporting) che obbliga le grandi multinazionali a comunicare, con una specifica informativa, pubblicamente le imposte sul reddito versate in ciascun Paese EU in cui hanno sede.
La direttiva si propone di aumentare la trasparenza delle imprese e il controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle multinazionali a beneficio del pubblico e di tutti i portatori di interesse. Lo schema introduce:
l’obbligo per le imprese multinazionali che abbiano, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, ricavi superiori a 75 milioni di euro, di rendere pubbliche, insieme alle informazioni relative alla società e al bilancio, le imposte sul reddito maturate e versate;
l’obbligo per le medesime multinazionali di depositare, presso il registro delle imprese, e pubblicare, sul proprio sito web, una specifica relazione informativa. La comunicazione deve essere redatta entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio;
la disciplina sanzionatoria per la violazione dei nuovi obblighi: si prevede che agli amministratori della società che omettono di depositare le comunicazioni presso il registro delle imprese si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
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GESTORI E ACQUIRENTI DI CREDITI
Ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.
La normativa è volta ad incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari (cioè mercati in cui avviene lo scambio di titoli già in circolazione) dei crediti deteriorati e a rafforzare le tutele dei debitori ceduti.
In particolare, la direttiva:
liberalizza la cessione dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti” (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale);
aumenta i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti, mediante: la previsione di un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai “gestori di crediti”; la disciplina dei rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti; una disciplina specifica di tutela dei debitori (obblighi informativi, regole di condotta, costituzione di un nuovo albo di vigilanza, reclami).
La direttiva prevede che, in via transitoria, i soggetti che al 31 dicembre 2023 già svolgevano attività di gestione dei crediti deteriorati possano continuare a svolgere la propria attività fino all’ottenimento dell’autorizzazione e comunque fino al 29 giugno 2024.
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RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ
Ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.
Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.
In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede:
estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;
sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»).
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA
Ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifiche della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Lo schema di decreto legislativo è volto all’attuazione, conformemente ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recanti modifica della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, c.d. Emission trading system (EU-ETS).
Il sistema EU-ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica ambientale europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati.
In particolare, tale sistema opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (cap) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L’obiettivo di tale meccanismo è la riduzione delle emissioni per il 2030 in tutti i settori dell’economia e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.
Al fine di conseguire il suddetto obiettivo, il sistema EU-ETS, delineato dalla direttiva 2003/87/CE, è stato modificato dalle direttive oggetto di recepimento. La revisione della citata direttiva 2003/87/CE comporta dunque la necessità di apportare modifiche al relativo decreto legislativo di recepimento (d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47), al fine di adeguare l’ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo.
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