Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 89 del 22 luglio u.s, ha approvato in particolare i seguenti Dlgs:
-(in esame preliminare) relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:
puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Il testo unico raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega. Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.
-(in esame preliminare) relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il testo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario.
In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, in altri testi unici attuativi della delega.
Il testo unico è composto di 100 articoli. Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti. Il III concerne l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati. Nel Titolo IV sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE). Nel V sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax). Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI). Il VII contiene le previsioni normative relative all’imposta sui servizi digitali. Nel Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative. Il IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali. Il Titolo X contiene le disposizioni finali e l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto riprese nel testo unico.
-(in esame preliminare) relativo al testo unico della giustizia tributaria
Il testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si compone di due Parti riguardanti l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.
La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. Infine, l’articolo 131 prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
-relativo alle disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in secondo esame definitivo, per apportare al testo una modifica in tema di riscossione mediante cartolarizzazione delle somme discaricate, necessaria a superare un rilievo di onerosità da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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Ha approvato in esame definitivo un Decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Le disposizioni normative riguardano la disciplina bancaria (TUB) e in materia di revisione legale dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza, intervento e sanzionatori affidati alla Banca d’Italia proponendosi di incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati (non-performing loans – NPL), eliminando gli ostacoli al loro trasferimento attraverso la liberalizzazione dell’acquisto di crediti deteriorati, riservandone comunque la gestione ad operatori specializzati, iscritti in apposito albo, autorizzati a operare anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione, garantendo, al contempo, una maggiore tutela dei diritti dei debitori ceduti.
Nello specifico, la direttiva mira ad aumentare: la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali; i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. Si intende poi aumentare il livello di armonizzazione all’interno del mercato unico, dettando regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all’interno dell’Unione. Allo stesso tempo, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, riserva margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l’effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità a livello nazionale.
L’attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata (con soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista), mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione di crediti in sofferenza con la connessa istituzione di una nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD – il “gestore di crediti in sofferenza” – autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Tra gli «enti soggetti a regime intermedio» (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) vengono ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.
La maggior parte delle discrezionalità previste dalla Direttiva viene esercitata direttamente in normativa primaria, mentre si riconosce alla Banca d’Italia il potere di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti di natura tecnica o applicativi.
L’autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgerà le funzioni previste dal provvedimento, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. A tal proposito, si rammenta che la Banca d’Italia ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.
Si prevede inoltre, l’estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII del TUB ai «gestori di crediti in sofferenza». Gli importi derivanti dall’attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.
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Ha approvato in esame preliminare un Decreto del Presidente della Repubblica relativo al regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati in titolo.
Il provvedimento, in attuazione del dispositivo europeo, disciplina le condizioni di ammissibilità al cofinanziamento europeo delle diverse tipologie di spese, sostenute per la realizzazione di operazioni finanziate a valere sui programmi e approvate dall’Autorità di gestione (o sotto la sua responsabilità), che possono essere oggetto di rendicontazione alla Commissione europea.
L’emanazione della disposizione nazionale, in attuazione del dispositivo europeo, è necessaria per la definizione di un quadro certo e organico di regole comuni applicabili ai fondi della politica di coesione (FESR, il nuovo FSE Plus e il Fondo per una transizione giusta), nonché al FEAMPA e agli altri fondi a gestione concorrente (AMIF, ISF, BMVI) regolati finanziariamente dal Regolamento UE 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi a gestione concorrente, quale base per la corretta attuazione dei programmi 2021-2027.
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Il Sottosegretario Alfredo Mantovano ha svolto una informativa in merito agli obblighi delle pubbliche amministrazioni previsti dalla legge 28 giugno 2024, n. 90, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”. Le amministrazioni centrali, regioni, province autonome e amministrazioni locali saranno tenute a notificare gli incidenti a carico delle proprie reti e a nominare un referente per la cybersicurezza; i termini per la tempestiva segnalazione degli incidenti sono ridotti da 72 a 24 ore, cui segue entro 72 ore dall’impatto la notifica di tutti gli elementi informativi disponibili; norme specifiche sono poi dettate in materiale di rafforzamento della sicurezza dei dati attraverso la crittografia.
Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha svolto una informativa sull’iter parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”. Tra le misure illustrate, che costituiranno oggetto di emendamenti governativi, l’immissione in servizio di nuovi dirigenti penitenziari, l’introduzione di una indennità di specificità organizzativa penitenziaria, l’istituzione del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria e l’ampliamento delle opportunità di accesso alle misure alternative per i detenuti tossicodipendenti.
Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha svolto una informativa in merito al conferimento dell’incarico di Capo del dipartimento della protezione civile al dott. Fabio Ciciliano.
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Ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di non impugnare:
-Legge Regione Toscana n. 17 del 14/05/2024 “Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali”;
-Legge Regione Siciliana n. 20 del 22/05/2024 “Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico”;
-Legge Regione Emilia-Romagna n. 6 del 30/05/2024 “Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna per ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio”;
-Legge Regione Puglia n. 19 del 30/05/2024 “Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale”;
-Legge Regione Marche n. 11 del 2/05/2024 “Modifiche della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione)”;
-Legge Regione Umbria n.8 del 20/06/2024 “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997”
STATI D’EMERGENZA
Il Consiglio dei Ministri, ha deliberato:
la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e Siracusa, della città metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della città metropolitana di Messina;
la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;
la precisazione dell’estensione territoriale dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024, che ricomprende i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce;
la dichiarazione per 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024;
la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti.
Per informazioni rivolgersi a:
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