Pubblicata l’Ordinanza Regionale che vieta, nei cantieri edili ed affini, il lavoro tra le ore 12,30 e le 16,00 delle giornate in cui il livello di rischio è “alto” secondo la mappa del rischio pubblicata sul portale Worklimate.it. Le indicazioni ai datori di lavoro per la gestione delle istanze di CIGO.
Per un’opportuna conoscenza degli Associati, si segnala che sul sito della Regione Piemonte è stata pubblicata l’Ordinanza Regionale n. 1 del 2 agosto 2024 che a decorrere dal 5 agosto e fino al 31 agosto p.v., sull’intero territorio piemontese, vieta il lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati, del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come “attività fisica intensa” sul sito web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure del riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisicaalta/ riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “alto” (al presente link è consultabile la previsione a tre giorni suddivisa per Comune di svolgimento delle lavorazioni: si consiglia, nel dubbio, di salvare lo screenshot attestante il livello di rischio alto per la giornata di interesse).
Fermo restando quanto sopra, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
La mancata osservanza degli obblighi previsti, è punita in base all’art. 650 c.p., che di seguito si riporta.
Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità)
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorita’ per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, e’ punito, se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire duemila.
Indicazioni sulla gestione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO)
A seguito dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si richiama il contenuto del messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio u.s., già oggetto di approfondimento in un’apposita notizia. In particolare, si riportano di seguito i passaggi di maggior interesse per i datori di lavoro.
“Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale“sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”el’altra con causale“evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.
A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.
Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo
al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.”
“Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. […]
Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro”.
“Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale […] sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale […];
il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato”
Sul sito della Regione sono inoltre state pubblicate le FAQ sull’ordinanza, tra cui vale la pena segnalare la seguente:
L’ordinanza non si applica quando:
– le attività fisiche lavorative sono intense ma vengono adottate idonee misure organizzative ed operative (es. predisposizione di protezioni dal sole, corretto abbigliamento, riduzione della durata dei turni di lavoro all’aperto, ecc..) che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature
– le attività fisiche lavorative sono moderate e le misure adottate assicurano condizioni di esposizione al rischio dei lavoratori alle alte temperature.
Il servizio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di chiarimento.