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Patente a crediti: chiarimenti sul regime sanzionatorio

Con la nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, l’INL ha fornito alcune indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente e crediti.

Per un’opportuna conoscenza degli Associati, segnaliamo che l’INL, facendo seguito alla circ. n. 4/2024 ed acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 9 dicembre scorso ha fornito alcune prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Di seguito le principali novità riportate nel documento.

Patente a crediti e operatività nel cantiere

Il comma 10 dell’articolo 27 consente, in caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando il valore dei lavori già eseguiti supera il 30% del valore del contratto, fatte salve eventuali misure di sospensione dell’attività imprenditoriale previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Questa disposizione si applica nei casi in cui un soggetto, inizialmente in possesso della patente, subisca una decurtazione dei crediti durante l’esecuzione dei lavori, tale da portare il punteggio sotto la soglia minima di 15 crediti.

Come precisato nella circolare n. 4/2024, per valutare l’applicabilità della norma, è necessario verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, senza considerare il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Se i lavori già eseguiti dall’impresa o dal lavoratore autonomo superano il 30% del valore dei lavori affidati, questi possono completare le attività in corso sullo stesso sito. Tuttavia, per i siti in cui tale soglia non è stata raggiunta, l’attività deve cessare in mancanza di un titolo abilitante.

L’onere di dimostrare il superamento della soglia del 30% spetta all’impresa o al lavoratore autonomo, i quali, in assenza di tale prova, non potranno avvalersi della possibilità di completare i lavori.

Infine, l’eccezione prevista dal comma 10 non si applica ai soggetti che siano completamente privi di patente o che non abbiano presentato la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

Sanzione amministrativa

Il comma 11 dell’art. 27 introduce un regime sanzionatorio per chi opera nei cantieri senza patente o senza un documento equivalente o con una patente con meno di 15 crediti. La sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, ed è esclusa dalla procedura di diffida prevista dall’art. 301-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Il calcolo esatto della sanzione, pari al 10 per cento del valore dei lavori, da considerarsi al netto dell’IVA, va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma il capitolato dei lavori ed un costo degli stessi. A tale scopo potranno essere presi in considerazione anche eventuali preventivi accettati dal committente. Durante gli accertamenti, si può richiedere l’esibizione della documentazione contrattuale (contratto/capitolato/preventivo) ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo quanto al committente.

Se, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non è formalizzato, la sanzione sarà determinata applicando la soglia minima di 6.000 euro. La quantificazione in concreto della sanzione avverrà secondo l’art. 16 della L. n. 689/1981 e l’ordinanza-ingiunzione sarà emessa dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Possono accertare l’illecito e irrogare la sanzione tutti gli organi di vigilanza indicati dall’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008. Le somme raccolte saranno destinate al bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per finanziare i sistemi informatici legati alla gestione della patente, e il versamento dovrà essere effettuato sul codice IBAN dell’Agenzia.

Con l’integrazione del sistema PagoPA sui verbali unici, il personale ispettivo dell’INL non dovrà più indicare l’IBAN. Resta però essenziale fornire ai trasgressori le informazioni necessarie per compilare correttamente la causale di versamento, ai fini del buon esito del pagamento e dell’estinzione della procedura sanzionatoria.

Il sistema informativo Vico è stato aggiornato con l’introduzione di due nuovi illeciti: il primo si applica nei casi in cui l’impresa o il lavoratore autonomo siano privi della patente a crediti (8108/27/1), il secondo quando il punteggio della patente risulta inferiore a 15 crediti (8108/27/2).

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

Il comma 11 dispone l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Come indicato nella circolare n. 4/2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovranno essere informati per consentire allo stesso Ministero l’adozione del provvedimento interdittivo.

Inoltre, sia nei casi previsti dal comma 10 che dal comma 11, il personale ispettivo dovrà allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo, con gli effetti previsti dall’art. 650 c.p., dal cantiere oggetto di accertamento. Gli interessati dovranno essere informati dell’impossibilità di operare in qualsiasi cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in mancanza di patente o di documento equivalente, oppure con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Con riferimento alla recente modifica normativa introdotta dall’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, si ricorda che il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. Tale obbligo si applica anche nei casi di subappalto e, per le imprese non soggette al possesso della patente, è richiesta l’attestazione di qualificazione SOA.

Si evidenzia che il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni, a seconda dei casi:

a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA: qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Con riferimento a tale sanzione è stato inserito nel sistema informatico Vico il nuovo codice 8108/90/32;

b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;

c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non sarà applicata al committente o al responsabile dei lavori nel caso in cui, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo perda validità (per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15).

Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000). Peraltro, in tali fattispecie andrà individuato il momento dell’affidamento dei lavori, svolgendo ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Poiché l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e l’art. 90 contestualizza le verifiche da parte del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, si ritiene che la sanzione prevista dall’art. 157 si applichi solo ai lavori affidati dopo il 1° ottobre.

Inoltre, tenuto conto del contenuto dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), che impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) “nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto“, la sanzione si applica indipendentemente dal numero di imprese esecutrici o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

Sospensione e revoca della patente

In merito a eventuali provvedimenti di sospensione (o archiviazione a seguito dell’istruttoria svolta) e di revoca della patente, per i quali è in fase di rilascio il relativo modulo informatizzato (vedi nota prot. 2096 del 4 dicembre scorso), è stata allegata modulistica pertinente e si rinvia integralmente alla circolare n. 4/2024. L’INL si riserva tuttavia la possibilità di fornire ulteriori indicazioni, qualora dovessero emergere problematiche operative nei primi mesi di applicazione della disciplina.

Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare allegata.

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