E’ stato prorogato di tre mesi il termine in capo alle imprese per stipulare contratti assicurativi obbligatori volti a coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Tre mesi in più alle imprese per stipulare contratti assicurativi obbligatori volti a coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Con il decreto mille proroghe approvato lunedì 9 dicembre dal Consiglio dei ministri è stato posticipato al 31 marzo del 2025 il termine per la stipula delle polizza anti-calamità per le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero ma hanno una stabile organizzazione nel nostro Paese. Una proroga che va nel senso delle posizioni già espresse in passato dall’Ance. Infatti, nonostante la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) avesse fissato la scadenza dell’obbligo assicurativo al 31 dicembre 2024, il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato rendendo necessaria un’estensione dei termini.
QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
IMMOBILI ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e alle imprese agricole, per le quali è già previsto un Fondo a copertura dei danni catastrofali.
COSA SUCCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE
Si prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La disposizione prevede l’obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l’elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall’IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.
Il decreto interministeriale atteso dovrà definire nel dettaglio le modalità attuative e operative dell’obbligo, affrontando in particolare aspetti quali:
la definizione dell’ambito di applicazione;
l’individuazione dei beni oggetto di copertura;
il riconoscimento degli eventi catastrofali;
la determinazione del premio assicurativo;
i massimali e i limiti di indennizzo;
i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
disposizioni transitorie.
La proroga offre quindi un margine temporale più ampio per imprese e assicuratori al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, in attesa della pubblicazione del decreto che fornirà le indicazioni operative definitive.