gazzetta ufficiale

Il Codice dei contratti pubblici dopo il «correttivo»

Breve analisi delle principali novità, d’interesse per il settore dei lavori pubblici, in vigore dal 31 dicembre 2024

Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, al pregevole documento elaborato da ANCE, si fa seguire una “breve” analisi delle novità, in materia di lavori pubblici, che appaiono di maggior interesse, rispettivamente, per imprese e stazioni appaltanti.

Novità per le imprese

a) Qualificazione SOA

Pur senza voler sminuire la portata di quelle (poche, peraltro) di cui si dirà infra, la principale novità di cui  le imprese dovranno tener conto è quella, apportata all’art.23 dell’Allegato II.12 (recante «Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori»), per effetto della quale l’appaltatore, in sede di qualificazione SOA, non potrà più utilizzare (se non ai più limitati fini della dimostrazione della cifra di affari complessiva) l’importo delle lavorazioni diverse dalla prevalente affidate in subappalto.

Per non esporsi al rischio di perdere la qualificazione posseduta nelle categorie scorporabili/subappalti, infatti, le imprese dovranno attentamente valutare se e in quale misura ricorrere al subappalto per tali categorie.

Sempre in tema di qualificazione SOA, le altre modifiche (positive, stavolta, per le imprese) prevedono che:

–  ai fini della qualificazione dell’operatore economico attraverso i “lavori privati”, sarà sufficiente allegare una copia semplice (ossia, non più autenticata) del progetto approvato;

– i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l’incarico di direttore tecnico, risultante da un attestato in corso di validità, potranno continuare a svolgere tali funzioni (novità che, nelle more di più autorevoli chiarimenti, non pare possa considerarsi applicabile anche alla qualificazione nelle categorie SOA concernenti i beni culturali, la cui disciplina è contenuta nell’Allegato II.18).

b) Procedure di gara

Oltre a quella sopra evidenziata, le altre novità che le impresa dovranno attentamente considerare (b.1) o semplicemente conoscere (b.2), prima di partecipare a una procedura di affidamento, sembrerebbero essere solo le seguenti:

b.1) Novità da considerare ai fini della formulazione dell’offerta

b.1.1) Revisione prezzi

Prima di formulare l’offerta, l’impresa dovrà attentamente considerare che la “revisione prezzi”, pur comportando adempimenti (si veda infra) per le sole stazioni appaltanti (e progettisti), potrà anche trovare applicazione – in ispecie nel breve-medio periodo (ossia, finché sarà ragionevole attendersi una diminuzione di quei prezzi cresciuti eccezionalmente negli ultimi tempi)in diminuzione.

Possibilità di cui dovrà tener conto anche l’impresa affidataria di un subappalto/subcontratto, avendo il correttivo introdotto l’obbligo di riprodurre, nei relativi subappalti/subcontratti, la medesima disciplina della revisione prezzi prevista dal contatto di appalto (così, almeno, pare di poter leggere la nuova disposizione, di cui al comma 2-bis dell’art.119, che impone l’inserimento, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante,  “… di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis…”);

b.1.2) Offerte in aumento

Solo per completezza, essendo sin d’ora lecito escludere che possa trovare concreta applicazione, si segnala che la disciplina di gara potrebbe anche prevedere, espressamente e individuandone i limiti di operatività, l’ammissibilità di offerte in aumento o, più precisamente, di offerte “…il cui prezzo superi l’importo posto a base di gara (art.70, comma 4, lettera f);

b.2) Novità (o presunte tali) da semplicemente conoscere

b.2.1) Garanzie

Riguardo agli appalti sotto soglia”, è stato precisato (nuovo comma 4-bis dell’art.53) che gli importi delle garanzie (provvisoria e definitiva) non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti previste per quelli “sopra soglia”;

Riguardo agli appalti sopra soglia”, invece,è stato precisato (art.106 comma 8) che la riduzione fino al 20%, connessa al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10%, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente;

b.2.2) FVOE 2.0

A mente del nuovo comma 5-bis dell’art.35, il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0 (ossia, l’autorizzazione all’accesso al fascicolo virtuale) dovrà essere trasmesso, da parte delle imprese concorrenti, già in sede di presentazione delle offerte;

b.2.3) Esclusione automatica delle offerte anomale (Metodo A)

Con la modifica apportata al punto 3), del primo paragrafo dell’Allegato II.2, il legislatore ha finalmente precisato che il “Metodo A(quello, dei tre previsti, che trova più frequente applicazione) prevede l’esclusione automatica degli sconti (dei ribassi) pari o superiori alla soglia di anomalia.

Torna, quindi, a essere marcata, anche formalmente, la differenza tra il “Metodo A” e gli altri due, per cui:  

– sono non anomale le offerte recanti un ribasso pari o inferiore alla soglia di anomalia (Metodo B);

– sono automaticamente esclusi solo i ribassi superiori alla soglia di anomalia (Metodo C).

b.2.4) Accordo di collaborazione

Dal momento che, nell’ipotesi in cui la stazione appaltante si avvalesse della facoltà di prevederlo, l’accordo in oggetto (disciplinato dai neo-inseriti art.82-bis e Allegato II.6-bis) andrebbe inserito già nella documentazione di gara, pare opportuno che le imprese ne valutino sin da subito il contenuto, quantomeno per capire se e quali eventuali obblighi ulteriori imponga loro (fermo restando che, al momento, risulta oltremodo difficile prevedere se e cosa potrà contenere e, pertanto, se e a cosa potrà servire).

Di tale accordo, infatti, pare possibile anticipare solamente che:

– non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti (sic!);

– è plurilaterale, che può essere sottoscritto (oltre che da stazione appaltante appaltatore) anche dagli altri soggetti che “operano” per la stazione appaltante (DL, Coordinatori per la sicurezza e progettisti BIM) e da quelli “legati” all’appaltatore (sub-appaltatori, sub-contraenti e fornitori);

– dovrebbe disciplinare le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato, illustrando “…i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione”;

– dovrebbe/potrebbe prevedere “…misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni”.

c) Fase esecutiva

c.1) Modifiche non sostanziali (art.120 comma 7)

Tra le modifiche non sostanziali, “…sempre consentite, a prescindere dal loro valore” (art.120 comma 5), torna a essere contemplata la fattispecie (di cui non pare si avvertisse la mancanza) degli “…interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera”;  

c.2) Errori od omissioni del progettista esterno (art.41 comma 8-bis e art.120 comma 15-bis)

A mente del neo-introdotto comma 8-bis dell’art.41, i contratti di progettazione stipulati con il professionista “esterno” dovranno prevedere espressamente “…le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione”.

Il neo-introdotto comma 15-bis dell’art.120, invece, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di verificare “…in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione …” per individuare “…tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato”;

c.3) Misura delle penali

Rispetto a come erano quantificate “tradizionalmente” (tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille), le misure, minime e massime, delle penali giornaliere (per ogni giorno di ritardo), di cui all’art.126 comma 1, saranno determinate tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale”;

c.4) Premio di accelerazione

Il premio di accelerazione sarà obbligatoriamente previsto (art.126 comma 2) ma la sua misura non sarà più determinata sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, bensì in base “…ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive…”;

c.5) Accordi quadro

Il neo-introdotto comma 5-bis dell’art.59 prevede che:

– quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula;

– quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell’appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (disposizione che, pur limitatamente agli “accordi quadro”, sembra un po’ attenuare l’obbligo di rinegoziazione verosimilmente desumibile dal combinato disposto degli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice);

Novità per le stazioni appaltanti

a) Fase di Progettazione

a.1) BIM (art.43 comma 1)

Con la modifica apportata al comma 1 dell’art.43, è stato, innanzitutto, previsto che l’obbligo, per stazioni appaltanti ed enti concedenti, di adottare, dal 1° gennaio 2025, il BIM (leggasi “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti quando la stima del costo presunto dei lavori sia superiore a 2 milioni di euro anziché a 1 milione (innalzamento che pare essere l’unica ragione per cui l’entrata in vigore dell’intero correttivo è stata fissata, con una decisione di dubbia ragionevolezza, al 31 dicembre 2024); a mente della nuova formulazione della disposizione in argomento, inoltre, l’adozione del BIM diventa obbligatoria anche per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l’importo lavori superi la soglia comunitaria;

a.2) Quadro economico dell’opera o del lavoro (art.5, comma 1, dell’Allegato I.7)

Per effetto della modifica apportata alla lettera a) della disposizione in oggetto, la possibilità di ricorrere all’appalto a corpo diventa un’eccezione, di cui la stazione appaltante può avvalersi nei soli casi in cui, lo ritenga necessario, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro e giusta debita ed espressa motivazione.

Per opportuna conoscenza di chi intendesse ancora avvalersi di tale eccezione, si ricorda che l’art.31, comma 1, dell’Allegato I.7 prevede l’obbligo, seppur al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, di redigere “…un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto (sic) con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo”, precisando altresì che “…le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla base degli indici sintetici previsti nell’Allegato II.2-bis (si rinvia alla parte sulla “revisione prezzi”) , in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee”.

Sempre riguardo al quadro economico, infine, pare opportuno evidenziare anche la modifica apportata all’art.116, comma 11, del Codice.

A mente del punto 13) della lettera e) della disposizione in argomento (art.5 dell’Allegato I.7), infatti, il quadro economico dell’opera o del lavoro deve inter alia indicare, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, quelle per “prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto”.

E riguardo a tali ultime spese, il nuovo comma 11 dell’art.116 del Codice dispone (o chiarisce) che non sono soggette a ribasso le sole spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie;

a.3) CCNL (art.11 e nuovo Allegato I.01)

Per effetto dei nuovi commi 2 e 2-bis dell’art.11, le stazioni appaltanti – nella decisione di contrarre (nonché nei documenti iniziali di gara), nei bandi e negli inviti –  dovranno indicare:

– il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01 (comma 2);

– in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni (comma 2-bis);

Con riserva di approfondire meglio il contenuto dell’Allegato I.01, pare corretto esprimere, sin d’ora, la piena solidarietà alle stazioni appaltanti, cui detto Allegato impone adempimenti oltremodo gravosi (si pensi solo alla verifica della dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato);

a.4) Prezzari (art.41 comma 13)

Per effetto delle modifiche (precisazioni) apportate dal correttivo, la disposizione in argomento prevede che:

per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome;

–  le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono espressamente autorizzati dal MIT a non applicare quelli regionali, possono applicare i loro prezzari aggiornati predisposti annualmente.

Per opportuna conoscenza, si evidenzia chel’obbligo di applicare i prezzari correnti alla data di approvazione del progetto è strettamente connesso a quello (introdotto con le modifiche all’art.17 del Codice e all’Allegato I.3) che impone di pubblicare i documenti iniziali di gara entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.

Sempre in argomento, infine, giova ricordare che:

la relazione tecnico-illustrativa di cui si compone il DOCFAP (Documento di fattibilità delle alternative progettuali), deve (inter alia) recare la stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici (art.2, comma 4, lettera f) dell’Allegato I.7);

– nel PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica):

  • il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando proprio i prezzari di cui all’articolo 41, comma 13 (art.16, comma 1, dell’Allegato I.7);
  • nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili (art.16, comma 2, dell’Allegato I.7);

– il computo metrico estimativo del progetto esecutivo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare i prezzi dedotti dai prezzari di cui all’articolo 41, comma 13 (art.31, comma 1, dell’allegato I.7);

– nella verifica da effettuare sui documenti progettuali, per ciascun livello della progettazione, è previsto anche l’obbligo di verificare, per la documentazione di stima economica, che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari nell’area interessata e, quindi, dai prezzari di cui all’art. 41, comma 13 (art.40, comma 2, lettera f), punto 2) dell’Allegato I.7);

a.5) Revisione prezzi (art.60 e Allegato II.2-bis)

Come già anticipato, la disciplina dell’istituto in argomento impone una serie di adempimenti in capo alle sole stazioni appaltanti (e loro progettisti).

In particolare, l’art.60 del Codice prevede che:

– nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto (comma 1);

– le predette clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire (comma 2);

Del neo-introdotto Allegato II.6-bis (recante “Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”), invece, meritano di essere sin da subito segnalati (seguendo il medesimo “disordine” cronologico dell’Allegato):

–  l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei “documenti di gara iniziali” delle procedure di affidamento, clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti dell’Allegato II.2-bis, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del codice (art.2 comma 1);

l’obbligo per le stazioni appaltanti di monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi (art.3 comma 1);

l’obbligo di attivare automaticamente (anche in assenza di istanza di parte) tali clausole, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato per gli appalti di lavori, superi, in aumento o diminuzione, la soglia del 3% dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione (art.3 comma 2);

l’obbligo per il progettista di individuare, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi (art.4 comma 2);

l’obbligoper il direttore dei lavori, non appena si verifichino le condizioni per l’attivazione delle clausole, di darne comunicazione al RUP e all’appaltatore (art.5 comma 2) e di trasmettere alla stazione appaltante, a integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale (art.5 comma 4);

NB: Di norma, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B; I documenti iniziali di gara, tuttavia, possono prevedere, per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali, il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.

nel caso di accordi quadro, l’obbligo per il progettista di individuare l’indice sintetico al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati (Art.6, comma 1, dell’Allegato II.2-bis);

nel caso di appalto integrato, invece, l’indice sintetico deve essere individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara e deve essere ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, fermo restando che il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione (Art.9 dell’Allegato II.2-bis);

l’obbligo per il progettista di prevedere, tra le somme a disposizione di cui al Quadro economico dell’opera o del lavoro (art.5 dell’Allegato I.7), quelle per “accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice” (art.15 dell’Allegato II.2-bis).

Dal momento che (ai sensi dell’art.16, comma 1, dell’Allegato in argomento) quanto sin qui visto troverà applicazione solo alle procedure di affidamento di contratti di lavori che saranno avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’art.60, comma 4, del Codice (cioè di quello con cui il MIT, sentito l’ISTAT, adotta i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici), resta tuttavia da capire quale sarà, in concreto, la disciplina applicabile alle procedure che saranno avviate prima di tale data  (per le quali viene unicamente precisato “…che continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023”).

b) Varie

Facendo riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, si ricordano anche:

– in caso di utilizzo delle procedure negoziate “sottosoglia”, l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito l’avvio di una consultazione (art.50, comma 2-bis, del Codice);

 – l’obbligo (art.8, comma 1, lettera s-bis) dell’Allegato I.2) per il RUP di emettere (elettronicamente, utilizzando l’applicativo ANAC) il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’impresa interessata (al riguardo si evidenzia che sarebbe stato opportuno prevedere l’obbligo di emetterlo d’ufficio, limitando l’emissione previa richiesta alla sola ipotesi di certificato inerente a lavori ancora in corso di esecuzione);

– riguardo alla fase di esecuzione e, più specificamente, alla compilazione dei libretti delle misure, l’obbligo di provvedervi “…attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore” (art.12, comma 11, dell’Allegato II.14).

–  sempre riguardo alla fase di esecuzione, la possibilità, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, di tenere una contabilità semplificata (previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti) e di sostituire il certificato di regolare esecuzione con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (art.12, comma 11-bis, dell’Allegato II.14).

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