Consigli dei Ministri nn. 108 e 109

Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa di altri sei mesi la proroga straordinaria

Il DL mille proroghe (202/2024) ha esteso da trenta a trentasei mesi la proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del cosiddetto Decreto-legge “Ucraina” (21/2022) per le scadenze legate ai permessi di costruire, la Scia e alle convenzioni urbanistiche.

Sei mesi di proroga in più per le scadenze legate ai permessi di costruire, la Scia e alle convenzioni urbanistiche. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024) del Decreto-legge mille proroghe (202/2024) è stata tra l’altro estesa da trenta a trentasei mesi la proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del cosiddetto Decreto-legge “Ucraina” (21/2022). 
In particolare, l’ulteriore slittamento delle scadenze riguarda:

•    i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024);
•    il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024);
•    il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024).
 
L’estensione della proroga è contenuta nell’art. 7, comma 2 del DL 202/2024 ed è in vigore dal 28 dicembre 2024.
 
Per l’analisi e l’approfondimento dei contenuti si rinvia alla nota tecnica predisposta dall’Ance come aggiornata alla luce della nuova norma.
 
Sono stati altresì aggiornati i seguenti documenti:
– un fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;
– un fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a trentasei mesi della proroga come prevista dal nuovo art. 7, comma 2 del DL 202/2024, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell’art. 10-septies.

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