La legge, nota come ‘Collegato Lavoro 2025’, ha introdotto modifiche alle normative sulla sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria e all’uso di locali sotterranei come luoghi di lavoro
Sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2024 é stata pubblicata la legge 203 del 13 dicembre 2024, che entrerà in vigore il 12 gennaio.
Il documento, collegato alla legge di Bilancio, introduce diverse novità per il mondo del lavoro apportando modifiche anche al D.Lgs. 81/2008, le cui modifiche sono indicate nell’articolo 1.
Le modifiche principali al D.Lgs. 81/2008 riguardano la sorveglianza sanitaria (art. 41) e lo svolgimento, in deroga, di lavoro nei locali chiusi sotterranei e semisotterranei, (art. 65).
L’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, attraverso la riformulazione del comma 2, conferma che, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la visita preventiva può essere effettuata anche in fase pre-assuntiva. Spetta invece al medico competente valutare la necessità di una visita al rientro dal lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni. In caso non reputi necessaria la visita, il medico competente deve comunque esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il comma 2-bis dell’articolo 41 è stato interamente riformulato, prevedendo che il medico competente, durante la visita preventiva, debba tener conto dei risultati di esami clinici, biologici e diagnostici già effettuati dal lavoratore, se documentati nella copia della cartella sanitaria e di rischio in suo possesso, come previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera e). Questa disposizione mira a evitare la ripetizione di esami non necessari, purché il medico ritenga che i risultati disponibili siano compatibili con le finalità della visita preventiva.
La nuova formulazione del comma 2-bis non conferma più la possibilità per il datore di lavoro di far svolgere la visita medica preventiva presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL, come invece previsto dalla precedente versione del comma.
Il comma 4-bis dell’articolo 41 è stato modificato, posticipando al 31 dicembre 2024 il termine per rivedere le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Tuttavia, la nuova scadenza risulta paradossalmente già superata.
L’articolo 1 del “collegato lavoro” modifica anche l’articolo 65 del D.Lgs. 81/08, relativamente ai commi 2 e 3 sulle deroghe al divieto d’impiego di locali sotterranei.
Significative le modifiche
- Condizioni per l’uso dei locali:
- Vecchio testo: L’uso dei locali sotterranei o semisotterranei era ammesso solo per particolari esigenze tecniche o previa autorizzazione dell’organo di vigilanza per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche.
- Nuovo testo: L’uso è consentito senza necessità di particolari esigenze tecniche o autorizzazioni, purché non vi siano emissioni di agenti nocivi e siano rispettati i requisiti previsti dall’Allegato IV al D.Lgs. 81/08 per i luoghi di lavoro
- Autorizzazione e controllo:
- Vecchio testo: L’uso per lavorazioni diverse per le quali non ricorrevano le esigenze tecniche, richiedeva un’autorizzazione specifica da parte dell’organo di vigilanza.
- Nuovo testo: È introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: il datore di lavoro deve comunicare l’uso dei locali all’INL tramite PEC, allegando documentazione specifica. In assenza di richieste di chiarimenti o divieti, i locali possono essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione.
Inoltre sono state introdotte novità relativamente alla composizione della Commissione per gli interpelli e viene inserito un nuovo articolo al D.lgs. 81/08, l’art. 14-bis, che introduce l’obbligo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare una relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, che includa l’analisi della situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’anno precedente, le misure da programmare e adottare per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e i programmi legislativi pianificati per l’anno in corso.
Infine una modifica riguarda i requisiti in possesso dei medici competenti, all’articolo 38, é aggiunto il comma 4-bis che prevede che Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisiti ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti.