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Nuove modifiche alla Legge Regionale 16/2018

Il 22 Maggio 2025 è entrata in vigore la Legge Regionale 7/2025, che riporta le “Modifiche alla legge regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e alla legge regionale 4 Ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana)”.

Il 20 Maggio 2025 le Commissioni permanenti del Consiglio Regionale hanno approvato in sede legislativa la legge regionale 21 Maggio 2025, n. 7, il cui principale scopo è riordinare le disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia con incrementi di volumetria, di cui all’articolo 5 della LR 16/2018, modificato dalla LR 7/2022.

Tale disposizione era stata impugnata dal Consiglio di Stato e, con Sentenza n. 119/2024 della Corte Costituzionale, ne era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcuni commi.

Con la nuova legge, è stata ripristinata la disposizione originaria dell’articolo 3 della LR 16/2018 relativa all’individuazione da parte delle amministrazioni comunali degli edifici, o gruppi di edifici, sui quali poter intervenire mediante ristrutturazione edilizia con possibile aumento di volumetria, affrancandosi così dalla modificazione dell’articolo 5, poi impugnata dal Consiglio di Stato.
Tali individuazioni sono subordinate ad approvazione con delibera dal Consiglio comunale, nelle more delle c.d. Varianti non varianti al PRG (modifica al comma 12 dell’articolo 17 della LR 56/1977), riconoscendo così il carattere pianificatorio degli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento.

Sotto riportato, uno schema con le principali modifiche apportate dalla legge regionale 7/2025.