La Regione Piemonte ha approvato la LR n. 9/2025 recante modifiche alle LL.RR. 19/1999, 56/1977, 16/2018, 7/2022 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di variazioni essenziali al progetto approvato, alla sostituzione edilizia, al recupero dei sottotetti e alle misure per promuovere l’efficienza energetica negli edifici e al parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica
La Regione Piemonte ha approvato la LR n. 9/2025 recante modifiche alle LL.RR. 19/1999, 56/1977, 16/2018, 7/2022, con particolare riferimento alle disposizioni in materia variazioni essenziali al progetto approvato, alla sostituzione edilizia, al recupero dei sottotetti e alle misure per promuovere l’efficienza energetica negli edifici.
Sono state altresì apportate modifiche alle LL.RR. 32/2008 e 19/2009, in materia di parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica e per le iniziative progettuali per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica in una porzione dell’asta fluviale del fiume Po. Sono state, inoltre, sostituite due cartografie delle aree naturali protette regionali, sempre relativamente alla LR 19/2009.
Il dettaglio delle modifiche:
➢Variazioni essenziali al progetto approvato:
Con l’articolo 2 della LR 9/2025 è stata sostituita la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 6 della LR 19/1999 “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”, come di seguito riportato:
– testo previgente: e bis) variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.
– testo attuale: e bis) variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione o strutturazione.
➢Sostituzione edilizia :
Con l’articolo 38 della LR 9/2025 è stato soppresso l’intervento relativo alla sostituzione edilizia, dall’elenco dei principali tipi d’intervento consentiti dal PRG, di cui all’articolo 13 “Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale” della LR 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”, in linea con gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del DPR 380/2001, che ricomprende la demolizione e ricostruzione di edifici.
➢Recupero dei sottotetti:
Con l’articolo 59 della LR 9/2025 è stato modificato il comma 1 dell’articolo 6 “Norme per il recupero dei sottotetti” della LR 16/2018 “Misure pe il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”, rendendo ora possibile il recupero dei sottotetti che non erano legittimi alla data del 31 dicembre 2023, come di seguito riportato:
– testo previgente: “Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all’ articolo 2 bis, comma 1 quater del d.p.r. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023.”
– testo attuale: “Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all’ articolo 2 bis, comma 1 quater del d.p.r. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data del 31 dicembre 2023 e legittimo alla data di presentazione dell’istanza relativa.”
➢Misure per promuovere l’efficienza energetica
Con l’articolo 60 della LR 9/2025, è stato modificato il comma 1 dell’articolo 49 “Misure per promuovere l’efficienza energetica” della LR 7/2022, portando da 15 a 25 centimetri lo spessore eccedente delle strutture orizzontali intermedie, necessario a raggiungere il livello di efficientamento energetico richiesto dalla normativa al momento degli interventi, e che non è computato, come di seguito riportato:
– testo previgente: “Per incentivare e agevolare il raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali vigenti alla data di richiesta del titolo abilitativo, di nuova costruzione o di intervento su edifici esistenti, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.”
– testo attuale: “Per incentivare e agevolare il raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali vigenti alla data di richiesta del titolo abilitativo, di nuova costruzione o di intervento su edifici esistenti, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 25 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.”
➢ Delega ai comuni per il rilascio del parere vincolante per opere eseguite in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica
Con l’articolo 48 della LR 9/2025, è integrato il comma 2 bis, dell’articolo 3 della LR 32/2008 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, della delega ai comuni o alle loro forme associative, del rilascio del parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
➢Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica in una porzione dell’asta fluviale del fiume Po
Con l’articolo 51 della LR 9/2025 è stato integrato l’articolo 26 “Piano di area” della LR 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” di una specifica deroga alle previsioni del piano d’area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, rivolta a consentire l’attuazione di iniziative progettuali per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica e determinate da appurate esigenze di interesse pubblico, nell’area contigua della fascia fluviale del Po, tratto torinese, limitatamente alla porzione di asta fluviale del fiume Po interposta tra le perimetrazioni proprie del centro abitato della Città di Torino.
➢Cartografie delle aree protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia
Con l’articolo 50 della LR 9/2025, sono state sostituite le cartografie del “Parco Naturale del Monte Fenera” e delle “Aree Naturali protette e Area contigua della Fascia fluviale del Po, Torino Ovest”.
Al seguente link è consultabile la LR n. 9/2025