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Rimborso sui quantitativi di gasolio per autotrazione consumati nel terzo trimestre 2025

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati tra il 1° luglio e il 30 settembre

Nel rinviare, per maggiori dettagli, alla lettura della nota pubblicata solo oggi (e consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2025), si riepilogano le principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane in ordine al rimborso sui quantitativi di gasolio, utilizzato nel settore del trasporto, consumati tra 1° luglio e il 30 settembre 2025.

Termine per la presentazione

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale in oggetto può essere presentata tra il 1° ottobre al 31 ottobre 2025.

Importo rimborsabile

La misura del rimborso riconoscibile è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato. Pertanto, nel dettaglio, l’importo rimborsabile è pari a euro:

229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);

214,18 per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-2 della dichiarazione) o di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle predette condizioni, (Quadro A-3 della dichiarazione);

Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

Il beneficio in argomento spetta per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone fisiche o giuridiche:

a) iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.

Per la fruizione del rimborso, i soggetti richiedenti indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto precisato nella nota 57015/RU del 14 maggio 2015, dell’Agenzia de qua.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 riguardo alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Fattispecie escluse dall’agevolazione

Sono esclusi dall’agevolazione in argomento i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Nella dichiarazione di rimborso, l’esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d’imposta, dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Modalità di presentazione

Nel sito Internet dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la Circolare n.11/2025 del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.

I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

Per le imprese nazionali, competente alla ricezione delle dichiarazioni è l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.

Per i soggetti che, invece, intendono trasmettere le proprie dichiarazioni avvalendosi del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si richiamano di seguito le modalità tecniche e operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:

– gli esercenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;

– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili nella specifica sezione del sito dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it/portale/servizi-digitali).

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2025

oppure

-fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2025 per predisporre autonomamente i file da inviare.

Termini di utilizzo del credito maturato nel secondo trimestre 2025

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.

Precisazioni sulle modalità di compilazione dei Quadri A-n

Le differenti fattispecie descritte nel paragrafo «Importo rimborsabile» impongono modifiche della dichiarazione finalizzate all’esatta determinazione dell’importo riconoscibile e comportanti, in primo luogo, l’inserimento di tre quadri A-n, uno per ciascuna delle fattispecie ivi descritte.

Nel dettaglio, occorre compilare:

  • il Quadro A-1 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025;
  • il Quadro A-2 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025;
  • il Quadro A-3 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025

L’esercente attività di trasporto avrà cura di imputare nello specifico Quadro A-n della dichiarazione i consumi di gasolio afferenti ad un determinato periodo di consumo o tipologia di prodotto attenendosi alle indicazioni di seguito elencate.

L’esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso trasferite dal fornitore del prodotto (ad esempio, annotazioni riportate nei predetti e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), provvede a distinguere i consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da imputare al Quadro A-1, da quelli del medesimo prodotto per il quale tali condizioni sono soddisfatte, da imputare al Quadro A-2. Laddove l’avente diritto al rimborso sia impossibilitato a reperire le sopra richiamate informazioni o, comunque, non ne sia a conoscenza, procede a differenziare i consumi del relativo HVO da quelli del carburante di cui alle ipotesi suddette, da imputare al Quadro A-3.

Il medesimo Quadro A-3 è, inoltre, destinato ai rifornimenti di gasolio commerciale (incluso HVO di qualsiasi tipologia) effettuati da distributori privati, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto prima del 15 maggio 2025, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel presente trimestre di consumo.

Sempre riguardo alle modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del presente trimestre, inoltre, appare utile precisare che:

nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” del quadro A-1 è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° luglio” e “30 settembre” dell’anno 2025

la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di carburanti indicati nello specifico Quadro A-n, riforniti tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025;

nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025 anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo nel periodo (differenza della lettura del contachilometri a fine e inizio periodo), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.

Quanto all’aspetto, ormai consolidato, relativo all’importo massimo rimborsabile, discendente dal limite quantitativo introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – dall’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 (recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), si fa presente che la predetta soglia è stata fissata in un litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame per ogni chilometro percorso.

In merito alle ulteriori modalità di compilazione obbligatoria della dichiarazione, si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/nota+n.+74668RU.pdf/a2f57131-4012-4efb-9f0a-848c682a03ec

Per maggiori approfondimenti (nonché per il software e i modelli da utilizzare):

https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2025