Il Decreto-legge 19/2026 ha integrato l’art. 1-quater della Legge 338/2000 con un’ulteriore misura di semplificazione per accelerare ulteriormente la realizzazione di nuovi studentati universitari finanziati con risorse del PNRR.
Il Decreto-legge 19/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2026, ha integrato l’articolo 1-quater della Legge 338/2000 con un’ulteriore misura di semplificazione per accelerare ulteriormente la realizzazione di nuovi studentati universitari finanziati con risorse del PNRR.
Si prevede infatti che, qualora lo strumento urbanistico richieda la previa approvazione di un piano attuativo, o di un altro piano di secondo livello comunque denominato, la stessa non sia necessaria e, in presenza della necessità di realizzare opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti da cedere al comune, gli interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del D.P.R. 380/2001.
L’articolo 1-quater della Legge 338/2000 sopracitato venne introdotto dal Decreto-legge 19/2024 per favorire la dotazione di alloggi per studenti universitari nell’ambito dell’attuazione del PNRR (Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1). Infatti, l’articolo contiene una serie di misure urbanistiche ed edilizie per agevolare la trasformazione di immobili in nuove residenze universitarie, che possono essere riassunte nei seguenti punti:
- È sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso funzionale all’impiego di immobili quali residenze universitarie, anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni dello strumento urbanistico, o di specifiche normative statali o regionali (comma 1);
- Gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d’uso (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sono realizzabili mediante SCIA. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, se implicano modifiche dell’edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo le previsioni del D.P.R. 380/2001 (comma 2);
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata (comma 7);
- Gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal PNRR non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all’obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (comma 4);
- Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell’ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso (comma 5);
- Sono riconosciuti di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree impermeabilizzate (es. aree destinate a parcheggi, depositi, ecc.) in residenze universitarie e per essi è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 380/2001 (comma 2-bis).
Per l’analisi e l’approfondimento dei contenuti dell’articolo 1-quater della Legge 338/2000 si rinvia al documento presente in allegato.

