Breve analisi delle (quantomeno opinabili) indicazioni fornite da ANAC alle stazioni appaltanti riguardo all’attestazione SOA nella sola categoria OS21
In esito a un’indagine condotta sulle imprese in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS21, l’ANAC (Comunicato del Presidente n. 3 del 25 febbraio 2026) ha ritenuto opportuno invitare le stazioni appaltanti ad attuare «la necessaria vigilanza diretta a verificare l’adeguatezza dell’organico dell’impresa affidataria».
Secondo l’ANAC, le stazioni appaltanti sarebbero tenute a verificare che l’impresa affidataria di lavori in categoria OS21 possieda ancora il requisito di cui all’art.18, comma 24, dell’Allegato II.12, abbia cioè ancora in organico uno o più (a seconda della classifica posseduta) operai qualificati, assunti con contratto di lavoro subordinato, muniti di patentino certificato.
Tanto autorevole quanto articolato, il chiarimento dell’ANAC pare, però, poggiare su una premessa di quantomeno dubbia «solidità», qual è la certezza che, per l’Allegato II.12, la presenza in organico di operai muniti di patentino sia uno di quei requisiti che devono sempre permanere in capo all’impresa, senza soluzione di continuità, per l’intero periodo di validità dell’attestazione.
Certezza che, per chi scrive, pare non solo priva di un valido fondamento normativo ma anche chiaramente smentita dalla circostanza che il requisito in argomento non sia tra quelli che, ex art.17 dell’Allegato, devono essere comprovati in sede di «verifica triennale» dell’attestazione SOA.
Sicché, a seguire l’Autorità, le stazioni appaltanti sarebbero tenute a effettuare una verifica sulla validità dell’attestazione da cui le SOA sembrerebbero, almeno ex lege e medio tempore, dispensate.
Registrando come ciò, incomprensibilmente, valga solo per le attestazioni nella categoria OS21 e non anche per le altre due categorie, la OS20-B e la OS35, per cui è previsto il medesimo requisito, merita infine di essere evidenziata una certa qual debolezza di una delle motivazioni addotte dall’ANAC.
Ci si riferisce, più specificamente, alla parte del Comunicato secondo cui «…occorre perciò garantire la tempestiva valutazione, anche ad opera della Stazione Appaltante, circa l’idoneità dell’operatore economico ad eseguire le peculiari lavorazioni specializzate, affinché la realizzazione dell’opera avvenga in modo corretto e in sicurezza ai sensi della normativa dettata altresì dal d.lgs. 81/2008».
Prudenzialmente premettendo come anche chi scrive avverta la medesima esigenza (di assicurare la corretta realizzazione, e in totale sicurezza, dell’opera), duole purtroppo segnalare come, nel caso di specie, essa esigenza rimarrebbe comunque priva di adeguata tutela laddove l’importo della OS21 fosse inferiore a 150mila euro, essendo quello in argomento un requisito da comprovare solo in sede di rilascio dell’attestazione SOA in essa categoria.
Sicché, sempre a seguire l’Autorità, le stazioni appaltanti dovrebbero effettuare una verifica, non richiesta alle SOA, solo laddove le imprese affidatarie fossero obbligate a possedere l’attestazione SOA e non anche nelle ipotesi in cui la legge impone loro di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione c.d. semplificata di cui all’art. 28 dell’allegato II.12.
Vera e propria stranezza, che viene così ad aggiungersi alle numerose, e ben più gravi (almeno rispetto alla surrichiamata esigenza di assicurare la corretta realizzazione, e in totale sicurezza, dell’opera), anomalie del vigente sistema di qualificazione – una su tutte: la possibilità di ottenere l’attestazione SOA senza nemmeno dover dimostrare di avere ancora personale dipendente in organico – di cui l’ANAC non pare, purtroppo, essersi ancora accorta.
E’ davvero ragionevole pretendere che le sole imprese attestate in OS21 mantengano un requisito che tutte quelle attestate in ogni altra categoria potrebbero già non avere al rilascio dell’attestazione o perdere subito dopo?

