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Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa a 48 mesi la proroga straordinaria

La Legge 26/2026 di conversione del “Milleproroghe” (Decreto-legge 200/2025) ha concesso l’estensione di un ulteriore anno ai termini di validità a permessi di costruire, Scia e convenzioni urbanistiche.

Un anno di proroga in più per permessi di costruire, Scia e convenzioni urbanistiche. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 49 del 28 febbraio 2026) della Legge 26/2026 di conversione del “Milleproroghe” (Decreto-legge 200/2025) “è operativa l’estensione da 36 mesi (3 anni) a 48 mesi (4 anni) della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto Ucraina (Decreto-legge 21/2022) per:

  • i termini di inizio e fine lavori deipermessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);
  • il termine di fine lavoridelle Scia presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);
  • il termine di validitàe quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024).

L’estensione della proroga è contenuta nell’art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, come inserito dalla Legge di conversione 26/2026 ed è in vigore dal 1° marzo 2026.

Per l’analisi e l’approfondimento dei contenuti si rinvia alla nota tecnica predisposta dall’Ance come aggiornata alla luce della nuova norma.

Sono stati anche aggiornati i seguenti documenti:

– un fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;

– un fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a quarantotto mesi della proroga come prevista dal nuovo art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022.