Lo scorso 15 Aprile si è svolta un’interrogazione parlamentare in Commissione Ambiente della Camera con cui è stato chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarimenti sulla procedura in sanatoria da seguire in caso di assenza di compatibilità paesaggistica.
L’articolo 3, comma 4-bis del DL 69/2024, inserito in sede di conversione dalla legge 105/2024, estende la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica – di cui all’articolo 36-bis, commi 4, 5, 5-bis e 6 del Testo Unico Edilizia – anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006, per i quali il titolo abilitativo è stato rilasciato dai comuni in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, ad eccezione degli interventi per i quali sia stato già conseguito un titolo abilitativo in sanatoria.
Il riferimento alla data del 11 Maggio 2006 è legato all’introduzione, a partire dal giorno successivo, del divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma alla realizzazione dell’intervento, come definito dall’articolo 146, comma 4, del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Sul punto, durante l’interrogazione parlamentare in Commissione Ambiente della Camera del 15 Aprile u.s. (Atto n. 5-05261, in allegato), è stato chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di chiarire se la procedura introdotta dal Decreto Salva Casa possa essere attivata nei casi in cui l’opera sia conforme al titolo edilizio, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Il MIT ha chiarito che:
- La procedura di sanatoria può essere attivata anche in assenza di abuso edilizio “in senso stretto” in quanto il comma 4 bis dell’articolo 3 del DL 69/2024 determina un’estensione della disciplina della sanatoria;
- In tali casi, non si configura un abuso edilizio materiale in quanto l’opera rispecchia il titolo abilitativo, ma esiste un abuso paesaggistico formale.
Nella risposta, viene precisato che la norma è finalizzata a risolvere una criticità diffusa: in passato, molti comuni hanno rilasciato titoli edilizi in aree vincolate senza acquisire il parere della Soprintendenza, portando ad una mancata legittimità paesaggistica delle opere.
Pertanto, la disposizione vuole intervenire proprio su queste situazioni, tutelando l’affidamento del privato e consentendo di sanare un “vizio di natura procedurale imputabile all’amministrazione“.

