Recupero dell’anticipazione – sospensione temporanea  

In sede di conversione del DL Infrastrutture, è stata introdotta la facoltà di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione negli appalti non PNRR

Nelle more della pubblicazione in G.U., si segnala che la legge di conversione del DL Infrastrutture 2026 autorizza le stazioni appaltanti a sospendere su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione (di cui all’art.125 del codice dei contratti pubblici) per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Sicuramente apprezzabile, la novella normativa presenta, tuttavia, il duplice limite di non essere applicabile agli appalti agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e di comportare, verosimilmente, anche la sospensione della «graduale e automatica riduzione», in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione, dell’importo garantito con la relativa «cauzione».