Pubblicata sul BUR l’Ordinanza Regionale che proroga al 6 settembre il divieto di lavoro all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00.
Per un’opportuna conoscenza degli Associati, si informa che il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, Alberto Cirio, ha adottato in data 31 agosto 2026 l’ordinanza contingibile e urgente in oggetto, emanata ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, a tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio derivante dalle elevate temperature e dalla prolungata esposizione alla radiazione solare.
L’atto dispone, la proroga dell’efficacia dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 29 maggio 2026, a decorrere dal 1° settembre 2026 e fino al 6 settembre 2026, e salvo successivi provvedimenti, del divieto di lavoro all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, per le attività classificabili come “attività fisica intensa”.
Rimangono invariate le condizioni di operatività dell’Ordinanza, che di seguito richiamiamo.
In sintesi — quando scatta il divieto in cantiere
- Periodo di vigenza: 01 settembre 2026 e fino al 6 settembre 2026;
- Fascia oraria: dalle 12:30 alle 16:00;
- Condizione di attivazione: solo nelle giornate in cui la mappa del rischio pubblicata sul portale www.worklimate.it (progetto INAIL-CNR Worklimate 3.0), riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” e rilevata alle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO“;
- Clausola di salvaguardia: il divieto si applica unicamente “ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio“. Qualora il datore di lavoro adotti misure organizzative o tecniche idonee a ridurre il rischio (ad esempio garantendo zone d’ombra, schermature, climatizzazione, rotazione delle mansioni o rimodulazione degli orari), l’attività può proseguire.
Restano salvi:
- i provvedimenti dei Sindaci riferiti al territorio comunale, che non contrastino con la presente Ordinanza;
- gli obblighi attribuiti al Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
- eventuali e specifici Accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a tale rischio, qualora questi ultimi siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza stessa.
- l’opportunità, da parte dei Comuni, di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 Codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.
Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è disponibile, unitamente alle FAQ, sul sito istituzionale della Regione.

