Rimborso sui quantitativi di gasolio per autotrazione consumati nel III trimestre 2026

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026

Nel rinviare, per maggiori dettagli, alla lettura della nota pubblicata solo oggi (e consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026), si riepilogano le principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane in ordine al rimborso sui quantitativi di gasolio, utilizzato nel settore del trasporto, consumati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026.

Termine per la presentazione

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale in oggetto può essere presentata 1° ottobre al 2 novembre 2026.

Importo rimborsabile

La misura del rimborso riconoscibile è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato e del periodo di consumo.

Pertanto, nel dettaglio, l’importo rimborsabile:

1.) per il gasolio e/o i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

– per il periodo 1° luglio – 3 luglio è pari ad euro 219,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 622,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);

– per il periodo 4 luglio – 27 luglio è pari ad euro 269,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 672,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);

– per il periodo 28 luglio – 17 settembre è pari ad euro 129,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-3 della dichiarazione);

– per il periodo 18 settembre – 25 settembre è pari ad euro 169,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);

– per il periodo 26 settembre – 30 settembre è pari ad euro 219,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 622,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-5 della dichiarazione).

2.) per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

– per il periodo 1° luglio – 29 luglio è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-6 della dichiarazione);

– per il periodo 30 luglio – 24 agosto è pari ad euro 129,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-7 della dichiarazione);

– per il periodo 25 agosto – 26 agosto è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-8 della dichiarazione);

– per il periodo 27 agosto – 5 settembre è pari ad euro 129,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-9 della dichiarazione);

– per il periodo 6 settembre – 10 settembre è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-10 della dichiarazione);

– per il periodo 11 settembre – 17 settembre è pari ad euro 129,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-11 della dichiarazione);

– per il periodo 18 settembre – 25 settembre è pari ad euro 169,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-12 della dichiarazione);

– per il periodo 26 settembre – 30 settembre è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-13 della dichiarazione).

3.) per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

– per il periodo 1° luglio – 27 luglio è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-6 della dichiarazione);

– per il periodo 28 luglio – 17 settembre è pari ad euro 129,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 532,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-3 della dichiarazione);

– per il periodo 18 settembre – 25 settembre è pari ad euro 169,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale pari ad euro 572,90 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);

– per il periodo 26 settembre – 30 settembre è pari ad euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-13 della dichiarazione).

Per opportuna conoscenza, si precisa che i gasoli paraffinici/biocarburanti, per soddisfare le condizioni di cui all’art.3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (ossia, quelle previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) devono essere:

a) conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;

b) prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva.

Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

Il beneficio in argomento spetta per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone fisiche o giuridiche:

a) iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.

Per la fruizione del rimborso, i soggetti richiedenti indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto precisato nella nota 57015/RU del 14 maggio 2015 dell’Agenzia de qua.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 riguardo alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Fattispecie escluse dall’agevolazione

Sono esclusi dall’agevolazione in argomento i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Nella dichiarazione di rimborso, l’esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d’imposta, dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Modalità di presentazione

Nel sito Internet dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026 è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione.

Per i soggetti che richiedano il riconoscimento del rimborso in denaro e non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la Circolare n.11/2025 del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par.I della medesima Circolare, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.

I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

Le dichiarazioni presentate prive del file informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate (Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020).

Per le imprese nazionali, competente alla ricezione delle dichiarazioni è l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.

Per i soggetti che, invece, intendono trasmettere le proprie dichiarazioni avvalendosi del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si richiamano di seguito le modalità tecniche e operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:

– gli esercenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;

– le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili nella specifica sezione del sito dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it/portale/servizi-digitali).

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

– utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026

oppure

-fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato nella sezione https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026 per predisporre autonomamente i file da inviare.

Per opportuna conoscenza, è necessario ricordare che l’art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n.89 ha disposto – a decorrere dal 1° ottobre 2026 – la modifica del comma 5, dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, riducendo così a 30 giorni i tempi di maturazione dell’istituto del silenzio-assenso (lett.a), e introducendo l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett.b).

Ne deriva che:

– gli esercenti attività di trasposto merci e persone che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendano presentare dichiarazioni di rimborso per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione, sono tenuti, ove già non abilitati, a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. da utilizzare per la trasmissione delle predette dichiarazioni;

– a decorrere dal 1° ottobre 2026, le suddette dichiarazioni non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea.

Termini di utilizzo del credito maturato nel secondo trimestre 2026

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.

Precisazioni sulle modalità di compilazione dei Quadri A-n

Le novelle normative succedutesi hanno imposto modifiche della dichiarazione finalizzate all’esatta determinazione dell’importo riconoscibile e che prevedono, in primo luogo, l’inserimento di tredici quadri A-n, uno per ciascuna delle fattispecie prima elencate, oltreché due quadri residuali destinati ai rifornimenti di carburanti da distributori privati pervenuti agli stessi nel trimestre precedente e consumati nel trimestre in oggetto.  

Nel dettaglio, occorre compilare:

– il Quadro A-1 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 1° luglio – 3 luglio 2026;

– il Quadro A-2 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 4 luglio – 27 luglio 2026;

– il Quadro A-3 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo di consumo 28 luglio – 17 settembre 2026;

– il Quadro A-4 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo di consumo 18 settembre – 25 settembre 2026;

– il Quadro A-5 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 26 settembre – 30 settembre 2026;

– il Quadro A-6 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 1° luglio – 29 luglio 2026;

– il Quadro A-7 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 30 luglio – 24 agosto 2026;

– il Quadro A-8 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 25 agosto – 26 agosto 2026;

– il Quadro A-9 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n.43/2025, afferenti al periodo di consumo 27 agosto – 5 settembre 2026;

– il Quadro A-10 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 6 settembre – 10 settembre 2026;

– il Quadro A-11 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 11 settembre – 17 settembre 2026;

– il Quadro A-12 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo di consumo 18 settembre – 25 settembre 2026;

– il Quadro A-13 con i dati relativi ai consumi dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo di consumo 26 settembre – 30 settembre 2026;

– il Quadro A-14 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 1° aprile – 22 maggio 2026 in vigenza dell’aliquota d’accisa rideterminata pari ad euro 472,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 69,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre);

– il Quadro A-15 con i dati relativi ai consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 8 aprile – 10 maggio 2026 in vigenza dell’aliquota d’accisa rideterminata pari ad euro 472,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 69,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre).

Nel medesimo Quadro A-1, l’esercente avrà cura di indicare i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 7 giugno – 30 giugno 2026 in vigenza dell’aliquota d’accisa normale pari ad euro 622,90 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre).

Per quanto riguarda i dati relativi ai consumi dei medesimi carburanti, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 23 maggio – 6 giugno, in vigenza dell’aliquota d’accisa rideterminata pari ad euro 572,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 169,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre), questi sono ricompresi nel Quadro A-4.

Per quanto attiene ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo di vigenza dell’aliquota d’accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre), questi saranno ricompresi nel Quadro A-6.

Nel Quadro A-12 sono ricompresi anche i consumi di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 23 maggio – 6 giugno, in vigenza dell’aliquota d’accisa rideterminata pari ad euro 572,90 per mille litri (aliquota di rimborso pari a euro 169,68 per mille litri), come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° luglio – 30 settembre).

L’esercente attività di trasporto avrà cura di imputare nello specifico Quadro A-n della dichiarazione i consumi di gasolio afferenti ad una determinata tipologia di prodotto attenendosi alle indicazioni di seguito elencate.

I consumi di gasolio di cui ai quadri A-n sono da imputare al corretto periodo di consumo, sulla base della data in cui sono stati effettuati i rifornimenti di carburante, quali risultanti:

– dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;

– dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;

– nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore.

L’esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso trasferite dal fornitore del prodotto (ad esempio, annotazioni riportate nei predetti e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), provvede a distinguere i consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da quelli del medesimo prodotto per il quale tali condizioni sono soddisfatte.

Laddove l’avente diritto al rimborso sia impossibilitato a reperire le sopra richiamate informazioni o, comunque, non ne sia a conoscenza, procede imputando i consumi del relativo carburante, nel rispettivo Quadro A-n secondo le indicazioni fornite al paragrafo II e ai precedenti elenchi.

Relativamente alle modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del presente trimestre, tenuto conto delle novità introdotte, appare utile precisare che:

• nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1°luglio” e “30 settembre” dell’anno 2026; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;

• la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

• nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente inserisce, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri dei carburanti indicati nello specifico Quadro A-n riforniti ai mezzi nel periodo individuato nel medesimo Quadro o comunque imputabili a tale periodo sulla base dei criteri specificati in precedenza nel presente paragrafo;

• nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati e inseriti nella specifica colonna “LITRI CONSUMATI”, anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri effettivamente percorsi dal mezzo, o delle ore di effettivo funzionamento, (differenza della lettura del contachilometri o contaore a fine e inizio trimestre), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.

Quanto all’aspetto, ormai consolidato, relativo all’importo massimo rimborsabile, discendente dal limite quantitativo introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – dall’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, si fa presente che la predetta soglia è stata fissata in un litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame per ogni chilometro percorso.

In merito alle ulteriori modalità di compilazione obbligatoria della dichiarazione, si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 (Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020).

Per maggiori approfondimenti (nonché per il software e i modelli da utilizzare):

https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026