Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 83 del 29 maggio u.s, ha approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione di norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
Le nuove norme intervengono allo scopo di distinguere, all’interno della magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti, e di adeguare l’ordinamento costituzionale a tale separazione.
Si prevede, di conseguenza, l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
Con le nuove norme, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita alla neo-istituita “Alta Corte disciplinare”.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, potranno essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni. Il testo prevede, infine, che le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate alle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.
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Ha approvato ratifiche di atti internazionali:
–Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (disegno di legge)
-Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all’utilizzo del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024 (disegno di legge)
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Ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifiche al Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), con l’obiettivo di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale attraverso l’istituzione di un’apposita struttura di livello dirigenziale generale e di un ufficio di livello dirigenziale non generale per la gestione infrastrutturale. La stessa legge ha previsto, inoltre, nuove competenze in capo al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in ragione delle quali se ne modifica la dotazione organica.
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NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del prof. Francesco Maria Chelli a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
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INFORMATIVE
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha svolto una informativa in merito al contenzioso promosso dalla Inergia S.p.a. avverso le delibere del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 relative al giudizio negativo di compatibilità ambientale dei progetti dei parchi eolici “Ponticello”, “Stornara nord” e “Tre Perazzi”, e alle conseguenti sentenze di ottemperanza emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.
Il Consiglio dei ministri ha preso atto che, nei giudizi di merito promossi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui udienza si è svolta il 16 maggio scorso, alla data odierna non sono stati depositati i dispositivi di appello.
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