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Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della “patente a crediti”: pubblicazione DM e circolare esplicativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, che stabilisce il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Pubblicata sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la circolare n. 4 del 23 settembre contenente le prime indicazioni operative in merito.

Si informano le Imprese dell’avvenuta pubblicazione degli attesi documenti relativi alla nuova “patente a crediti” ed in particolare:

Di seguito, le prime indicazioni per i datori di lavoro ai fini della presentazione della domanda per il conseguimento della “patente”.


Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente edili) ed i lavoratori autonomi (ivi incluse le imprese individuali senza dipendenti) che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

Sono esclusi dal possesso della patente:

  • i soggetti che effettuano mere forniture
  • i soggetti che effettuano prestazioni intellettuali (ad es. architetti, ingegneri, geometri…)
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, della categoria di appartenenza.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti, saranno tenuti a richiedere la patente utilizzando la stessa procedura prevista per le imprese e i lavoratori autonomi italiani.


Requisiti

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000:

a iscrizione alla CCIAAautocertificazione
badempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008dichiarazione sostitutiva
cpossesso del DURC in corso di validitàautocertificazione
dpossesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigentedichiarazione sostitutiva
epossesso del DURF, nei casi previsti dalla normativa vigenteautocertificazione
favvenuta designazione dell’RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigentedichiarazione sostitutiva

Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, è stato precisato che la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti ai fini del rilascio della relativa certificazione.


Modalità operative per la presentazione della domanda e tempistiche

La domanda per il rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega scritta (tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF), accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID o CIE. Qualora la richiesta sia effettuata da soggetti delegati, costoro dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisti, che potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente sarà attivo dal prossimo 1° ottobre e, dopo la presentazione della richiesta, sarà comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione dell’Ispettorato.

In fase di prima applicazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato che è possibile presentare, a decorrere dalla data odierna, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato alla presente notizia, concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 laddove richiesti dalla normativa vigente.

La predetta autocertificazione dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it e avrà efficacia fino al prossimo 31 ottobre, vincolando tuttavia alla presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio tramite il portale.


Contenuti della patente

La patente è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti e contiene le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del titolare
  • dati anagrafici del richiedente
  • data di rilascio e numero della patente
  • punteggio attribuito al momento del rilascio
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, D.Lgs. 81/2008
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art. 27, comma 6, D.Lgs. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno definite:

  • i titolari della patente o i loro delegati
  • le Pubbliche Amministrazioni
  • gli RLS e gli RLST
  • gli Organismi Paritetici iscritti nel repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1 bis, D.Lgs. 81/2008
  • il Responsabile dei lavori
  • i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
  • i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

Per tutto quanto non trattato nella presente, si rimanda alla lettura del Decreto Ministeriale e della circolare esplicativa, precisando fin d’ora che, con una successiva notizia, si analizzeranno gli aspetti sanzionatori, relativi alla decurtazione dei crediti, alla revoca e alla sospensione della patente, nonché all’attribuzione dei crediti ulteriori.

Il Servizio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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