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Regione Piemonte: approvata la legge n. 25/2024 “Modifiche alla L.R. 19/1999 e alla L.R. 16/2018

E’ stata pubblicata la legge regionale 7 novembre 2024, n. 25 per la modifica delle disposizioni per il recupero dei sottotetti nonché per la determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato.

Il 5 novembre u.s. la I e II Commissione permanente del Consiglio regionale, riunite in sede legislativa, hanno approvato la legge regionale 7 novembre 2024, n. 25 per la modifica delle disposizioni per il recupero dei sottotetti nonché per la determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato.

La legge è entrata in vigore il 7 novembre 2024, giorno della sua pubblicazione sul BU, ai sensi dell’articolo 4 (Dichiarazione d’urgenza) della legge medesima.  Con questa legge si pone, innanzitutto, rimedio al vuoto normativo venutosi a creare seguentemente alla Sentenza n. 119 della Corte Costituzionale, con la quale erano state dichiarate illegittime, di conseguenza alla impugnativa della LR 7/2022, le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 6 della LR 19/1999, relativamente alle variazioni essenziali al progetto approvato, e i commi 1 (solo un periodo del comma) e 7 dell’articolo 6 della LR 16/2018, relativamente al recupero dei sottotetti.  Per il recupero dei sottotetti è stata modificata la condizione temporale, che ora è stabilita al 31 dicembre 2023, data entro la quale è consentito il recupero del sottotetto, coerentemente alle disposizioni della LR 16/2018. Per i sottotetti degli edifici realizzati dal primo gennaio 2024, il recupero può avvenire secondo le indicazioni del PRGC.

È stata, inoltre, “ripristinata” la possibilità di recuperare i sottotetti anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRGC e dagli strumenti attuativi vigenti e adottati.

Relativamente alle variazioni essenziali – articolo 6 della LR 19/1999 – le modifiche sono rivolte, oltre che alla reintroduzione della normativa di competenza regionale con particolare attenzione agli esiti del contenzioso costituzionale, anche a tenere conto delle modifiche all’articolo 34 bis “Tolleranze costruttive” del DPR 380/2001 introdotte dal DL c.d. “Salva Casa” che hanno comportato la modificazione dei valori delle c.d. tolleranze edilizie dal 2 al 6 per cento. Di conseguenza il DL tiene conto di tale nuova condizione per stabilire valori proporzionalmente ragionevoli per le superiori variazioni essenziali, ferme restando le condizioni generali.

Nel dettaglio:

  • lettera a): Definisce il mutamento della destinazione d’uso come variazione essenziale quando altera gli standard edilizi previsti dal decreto n. 1444/1968 e dagli articoli 21 e 22 della l.r. n. 56/1977;
  • lettera b): stabilisce una soglia del 20% oltre la quale l’aumento di superficie o volume è considerato variazione essenziale;
  • lettera c): introduce una soglia massima del 10% per le variazioni dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato.
  • introduzione della lettera c bis): si specifica che ogni cambiamento nella categoria dell’intervento edilizio rispetto a quanto originariamente approvato costituisce una variazione essenziale. La normativa si basa sulle tipologie di intervento definite dall’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001 (es. nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ecc.);
  • introduzione della lettera e bis): soni identificate come essenziali le variazioni che trasformano in modo sostanziale la conformazione o strutturazione dell’edificio, o la realizzazione di un manufatto autonomamente utilizzabile.
  • Relativamente alla definizione di edificio legittimo – articolo 2 della LR 16/2018, essa si allinea, richiamandola, alla definizione di cui all’articolo 9 bis “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili” del DPR 380/2001, così come recentemente modificata dal DL 69/2024 c.d. “Salva Casa”.

Relativamente al recupero dei sottotetti – articolo 6 della LR 16/2018-  le modifiche sono rivolte a reintrodurre parti della normativa previgente alla LR 7/2022, nello specifico:

  • del riferimento temporale inerente i sottotetti oggetto di recupero, che ora è stabilito al 31 dicembre 2023;
  • della possibilità di recuperare i sottotetti “anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati”, disposizione praticamente identica alla “vecchia” norma della LR 16/2018 con, però, l’introduzione della congiunzione “anche”.
  • È stata anche operata una modifica al comma 2 dell’articolo sul recupero dei sottotetti, seppur il comma 2 non fosse stato impugnato, con la quale si definiscono le caratteristiche plano-volumetriche dell’intervento assentibile e si reintroduce il riferimento parametrico in relazione alla possibilità di recupero dei sottotetti, in linea con quanto previsto dall’articolo 2 bis, comma 1 quater del DPR 380/2001, inserito dal DL “Salva Casa”.

Si allega la legge, oltre a una tabella di raffronto delle modifiche alle LL.RR. 19/1999 e 16/2018

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